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Invito in mediazione, poteri dell’assemblea e revoca dell’amministratore

Invito in mediazione, poteri dell’assemblea e revoca dell’amministratore

Avv. Alessandro Gallucci scrive…

Dal combinato disposto dell’art. 5, comma 1 bis, d.lgs n. 28/2010 e dell’art. 71-quater disp. att. c.c. si evince che chi intende esercitare un’azione giudiziale riguardante l’omessa o inesatta applicazione degli artt. 1117-1139 c.c. e 61-72 disp. att. c.c. deve fare precedere la domanda giudiziale dall’attivazione di un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato presente nel circondario del Tribunale in cui è ubicato l’immobile.

Solo alcune eccezioni a questa regola, ossia le azioni per decreto ingiuntivo, quelle per nomina e revoca dell’amministratore, nonché in generale i così detti procedimenti cautelari (cfr. art. 5 d.lgs n. 28/2010).

Della gestione della procedura e dei poteri dell’assemblea e dell’amministratore si occupa il summenzionato art. 71-quater disp. att. c.c.; questa norma, nella sostanza, incentra sull’assemblea ogni potere di gestione/decisione inerente la mediazione, riducendo l’amministratore a mero nuncius della volontà assembleare. Si pensi che perfino la decisione in merito all’adesione al procedimento dev’essere decisa con una delibera.

La procedura, poi, stride con alcune materie rispetto alle quali l’amministratore ha piena legittimazione attiva o passiva di agire e resistere in giudizio.

Si pensi alle azioni a tutela del regolamento condominiale oppure alle cause concernenti l’impugnazione delle delibere assembleari.

In buona sostanza, mentre non vi sono dubbi sul fatto che l’amministratore possa agire in giudizio autonomamente (leggasi senza autorizzazione dell’assemblea) per far rispettare il regolamento condominiale, l’art. 71-quater disp. att. c.c. pare impedire la possibilità per l’amministratore di attivare in procedimento di mediazione o quanto meno di parteciparvi senza autorizzazione assembleare.

Se sull’eventuale accordo eventi ragioni di convenienza (gli effetti dell’accordo riguardano principalmente i condòmini) non lasciano dubbi in merito all’opportunità di far decidere l’assembleare, che tale scelta debba riguardare anche solamente la decisione sulla partecipazione, ci lascia in perplessi, quanto meno per quelle materie rispetto alle quali l’amministratore ha autonoma legittimazione ad agire o resistere in giudizio.

In questo contesto e tornando alla questione posta dal nostro lettore, appare evidente che l’amministratore, il quale decida di propria iniziativa di ignorare un procedimento di mediazione, commette un’irregolarità nella gestione di questa procedura. Spetta all’assemblea, infatti, decidere se parteciparvi o meno.

Se poi questa irregolarità possa essere considerata alla stregua di quella prevista relativamente all’omessa informazione di cause e provvedimenti amministrativi esorbitanti le sue attribuzioni, è questione che, ad avviso di chi scrive, sfugge da una regola generale e dev’essere valutata caso per caso, anche in considerazione dell’effettivo pregiudizio arrecato alla compagine.

http://www.condominioweb.com/impugnazio … ione.12182

 

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