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Incompatibilità tra attività di mediatore ed amministratore

Incompatibilità tra attività di mediatore ed amministratore

Il precedente.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decisione datata 14 giugno 2007, aveva posto fine ad una controversia che opponeva la Camera di Commercio di Torino con una società iscritta al ruolo dei mediatori, dedita anche all’amministrazione di condomini, e per tali motivi, la società era stata cancellata dal ruolo d’ufficio in quanto ai sensi della legge n. 39 del 1989, modificata dalla legge n. 57/2001, all’articolo 5, comma 3 si stabiliva che:" l’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile:

a) con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate".

Quindi, secondo la Camera di Commercio, quella di amministratore è un’attività imprenditoriale e professionale a tutti gli effetti, pertanto incompatibile con quella di mediatore immobiliare.

Ma, il Ministero dello Sviluppo Economico, contestò la tesi ribadendo una interpretazione già avanzata con circolare del 4 luglio 2003, affermando che: "quella di amministratore non può essere considerata come una vera e propria professione, in quanto non riconosciuta come tale dalla legge".

Infine aggiungeva che "l’iscrizione al registro delle imprese della società, era obbligatoria per esercitare l’attività di intermediazione, mentre quella di amministrazione condominiale non necessita di alcuna iscrizione".

Il nuovo orientamento.

Ribaltando la precedente interpretazione espressa dallo stesso Ministero nel giugno del 2007, la Divisione XXI° -Registro delle Imprese- del MiSE in data 24 settembre, ha effettuato una sostanziale distinzione tra l’attività di amministratore di condominio svolta "saltuariamente o a titolo di passatempo", e pertanto estranea all’ambito di regolamentazione da parte della C.C.I.A.A., dall’attività esercitata con una "organizzazione anche minima di mezzi, al fine di trarne un utile svolta secondo criteri di professionalità", inquadrando tale seconda ipotesi come una attività di impresa, sottoposta pertanto agli obblighi d’iscrizione al Registro Imprese, con conseguente incompatibilità con l’agente immobiliare, in base all’art. 5 comma 3 della Legge n. 39/1989, in quanto laddove "l’amministratore di condomini ha una qualificazione pluridimensionale a seconda delle fattispecie", e "(…)venisse accertato l’esercizio dell’attività in modo professionale ed abituale, (…) questa sarebbe incompatibile con l’esercizio dell’attività di agenti di affari in mediazione".

Qualora attecchisse questo orientamento, non è escluso che le Camere di commercio possano rivedere le loro precedenti posizioni in materia ed agire di conseguenza uniformandosi all’attuale indirizzo.

Il vuoto legislativo.

A conclusione delle considerazioni esposte va detto che nemmeno la legge 220/2012, che ha riformato l’intera disciplina condominiale, è riuscita a determinare con contorni precisi, la figura professionale dell’amministratore.

Le modifiche e le integrazioni apportate dalla legge 220/2012, ex art. 71-bis disp. att. cod. civ, hanno profondamente modificato la figura dell’amministratore di condominio, per tali motivi non solo i principi affermati dalla giurisprudenza (Trib. Monza, 22 dicembre 1988, Trib. Torino 14 gennaio 2008, n. 291) ma anche i vecchi indirizzi espressi dai Ministeri dovranno essere verificati ed aggiornati alla luce degli ultimi interventi legislativi intervenuti.

Infine, è opportuno ricordare che l’Agenzia delle Entrate ha previsto per l’attività di amministrazione di condomini, uno specifico codice attività. Per tali motivi sarebbe auspicabile un indirizzo interpretativo univoco da parte degli enti istituzionali preposti.
http://tecnici24.ilsole24ore.com/art/im … 102504.php

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