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Importo minimo per versamenti e rimborsi

In base a quanto previsto dall’ art. 1 comma 137, legge 266/2005, da quest’ anno con riferimento all’ IRPEF e a ciascuna addizionale, il versamento non va effettuato ovvero il rimborso dell’ importo a credito risultante dal mod. 730 non sarà eseguito se di ammontare superiore a € 12,00.

Su questo punto va sottolineato che, in precedenza, per il mod. 730 non era previsto alcun importo minimo di versamento o rimborso.

Per tenere conto di tali novità, nel mod. 730-3 la sezione "Versamenti o rimborsi da effettuare a cura del sostituto di imposta" è stata rinominata in "Liquidazione delle imposte", e nella stessa sono state introdotte le nuove colonne "Crediti non rimborsabili e imposte da non versare".

E’ stato disposto anche che qualora il mod. 730 venga comunque presentanto, al soggetto che presta assistenza o al sostituto di imposta non spetta alcun compenso da parte dello Stato.

T.

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