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Impianti termici alimentati da combustibili liquidi: regole di prevenzione incendi

Decreto Ministero 28.04.2005, G.U. 20.05.2005

Il decreto 28 aprile 2005 del Ministro dell’Interno, si applica a:

a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.

Il provvedimento stabilisce che, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla
salvaguardia delle persone, dei beni e dei soccorritori, gli impianti dovranno essere realizzati in modo da:
 evitare la fuoriuscita accidentale di combustibile;
 evitare, nel caso di fuoriuscita accidentale di combustibile, spandimenti in locali diversi da quello di
installazione;
 limitare, in caso di incendio, danni alle persone;
 limitare, in caso di incendio, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti;
 consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 28 aprile 2005

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio
degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.
(Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20-5-2005)
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l’ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalita’ di pagamento e
dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante: «Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico,
limitatamente al settore degli impianti termici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, di approvazione del
regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l’approvazione del
regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante l’approvazione del
regolamento concernente i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, modificato
dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
Rilevata la necessita’ di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio per gli impianti termici alimentati
da combustibili liquidi;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva
98/48/CE;
Decreta:

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l’emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la
progettazione, la costruzione e l’esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva
maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore e’ assunto corrispondente al valore di 30.000 kcal/h
indicato nelle precedenti disposizioni), alimentati da combustibili liquidi:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di
lavorazione industriale e gli inceneritori.
3. Non sono oggetto del presente decreto le attrezzature a pressione e gli insiemi disciplinati dal decreto
legislativo, 25 febbraio 2000, n. 93 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2000), di attuazione della direttiva 97/23/CE.
4. Piu’ apparecchi termici installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, sono considerati
come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei
singoli apparecchi. All’interno di una singola unita’ immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo
della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non
superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli
scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno e le lavabiancheria.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione.

Art. 2. Disposizioni per gli impianti esistenti

1. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di portata termica superiore a
116 kW (convenzionalmente tale valore e’ assunto corrispondente al valore di 100.000 kcal/h indicato nelle
precedenti disposizioni), purche’ approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in base alla previgente normativa, non e’ richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di
aumento di portata termica, purche’ non superiore al 20% di quella gia’ approvata od autorizzata e purche’
realizzata una sola volta. In ogni caso successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui
sopra richiedono l’adeguamento alle disposizioni del presente decreto.
2. Gli impianti esistenti in possesso del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984), sono adeguati
alle presenti disposizioni entro tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto con l’esclusione dei
requisiti di ubicazione, di accesso e di aerazione dei locali per i quali puo’ essere applicata la previgente
normativa.
3. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di portata termica non
superiore a 116 kW, purche’ realizzati in conformita’ alla previgente normativa, non e’ richiesto alcun
adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica tale da non comportare il superamento di 116
kW.

Art. 3. Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi
alla salvaguardia delle persone, dei beni e dei soccorritori, gli impianti di cui all’art. 1 sono realizzati in
modo da:
evitare la fuoriuscita accidentale di combustibile;
evitare, nel caso di fuoriuscita accidentale di combustibile, spandimenti in locali diversi da quello di
installazione;
limitare, in caso di incendio, danni alle persone;
limitare, in caso di incendio, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti;
consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 4. Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi riportati al precedente art. 3, e’ approvata la regola tecnica di
prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 5. Sicurezza degli apparecchi e dei relativi dispositivi

1. Ai fini della salvaguardia della sicurezza antincendio, gli apparecchi e i relativi dispositivi di sicurezza,
regolazione e controllo, sono costruiti secondo la legislazione vigente e le norme di buona tecnica.

Art. 6. Commercializzazione CE

1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell’Unione europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli
Stati aderenti all’Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell’accordo SEE, legalmente
riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un
livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente
regolamentazione, possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Art. 7. Disposizioni finali

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia dal Ministero
dell’interno, fatto salvo quanto previsto all’art. 2 per gli impianti esistenti.
Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 28 aprile 2005

Il Ministro: Pisanu

Allegato

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI
IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI LIQUIDI

TITOLO I
Generalita’
1.1 Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali
approvati con il decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
Inoltre, si definisce:
a) apparecchio: l’insieme costituito da un generatore di calore e relativo/i bruciatore/i;
b) camino: condotto subverticale avente lo scopo di disperdere, a conveniente altezza dal suolo, i prodotti
della combustione, realizzato con materiali incombustibili, impermeabili ai gas, resistenti ai fumi ed al
calore e tali, in ogni caso, da garantire che la temperatura della superficie esterna non costituisca elemento
di pericolo per gli ambienti e le strutture attraversate;
c) canale da fumo: condotto di raccordo posto tra l’uscita dei fumi dall’apparecchio ed il camino,
rispondente ai medesimi requisiti costruttivi previsti per il camino;
d) capacita’ di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;
e) condotte aerotermiche: condotte per il trasporto di aria trattata e/o per la ripresa dell’aria dagli ambienti
serviti e/o dell’aria esterna da un generatore d’aria calda;
f) condotte di adduzione del combustibile liquido: insieme di tubazioni rigide e flessibili, curve, raccordi ed
accessori uniti fra loro per la distribuzione del combustibile liquido;
g) combustibile liquido: combustibile derivato dal petrolio (olio combustibile o gasolio) o di origine
vegetale;
h) generatore di aria calda a scambio diretto: apparecchio destinato al riscaldamento dell’aria mediante
produzione di calore in una camera di combustione con scambio termico attraverso pareti dello
scambiatore, senza fluido intermediario, in cui il flusso dell’aria e’ mantenuto da uno o piu’ ventilatori;
i) impianto termico: complesso comprendente: le condotte di adduzione del combustibile liquido, gli
apparecchi e gli eventuali accessori destinati alla produzione di calore;
j) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza all’edificio servito, purche’
strutturalmente separato e privo di pareti comuni;
k) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio e’ a quota non inferiore a quello del piano di riferimento;
l) locale interrato: locale in cui l’intradosso del solaio di copertura e’ a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra
del piano di riferimento;
m) locale seminterrato: locale che non e’ definibile fuori terra ne’ interrato;
n) modulo a tubo radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti mediante emanazione di
calore per irraggiamento, costituito da una unita’ monoblocco composta dal tubo o dal circuito radiante,
dall’eventuale riflettore e relative staffe di supporto, dall’eventuale scambiatore, dal bruciatore, dal
ventilatore, dai dispositivi di sicurezza, dal pannello di programmazione e controllo, dal programmatore e
dagli accessori relativi;
o) nastro radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti mediante emanazione di calore per
irraggiamento costituito da una unita’ termica e da un circuito di condotte radianti per la distribuzione del
calore stesso. L’unita’ termica e’ composta da un bruciatore, da un ventilatore-aspiratore, da una camera di
combustione, da una camera di ricircolo, dal condotto di espulsione fumi, dai dispositivi di controllo e
sicurezza, dal pressostato differenziale ed eventualmente dal termostato di sicurezza positiva a riarmo
manuale. Le condotte radianti, la cui temperatura superficiale massima deve essere minore di 300 °C,
devono essere realizzate con materiale resistente alle alte temperature e isolate termicamente nella parte
superiore e laterale, devono essere a tenuta ed esercite costantemente in depressione; tali condotte sono
parte integrante dell’apparecchio;
p) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata o dello spazio scoperto sul quale e’ attestata la
parete nella quale sono realizzate le aperture di aerazione;
q) portata termica: quantita’ di energia termica assorbita nell’unita’ di tempo dall’apparecchio, dichiarata
dal costruttore, espressa in kiloWatt (kW);
r) serbatoio: recipiente idoneo al contenimento del combustibile liquido;
s) serranda tagliafuoco: dispositivo di otturazione ad azionamento automatico destinato ad interrompere il
flusso dell’aria nelle condotte aerotermiche ed a garantire la compartimentazione antincendio per un
tempo prestabilito.
1.2 Luoghi di installazione degli apparecchi.
1. Gli apparecchi possono essere installati:
all’aperto;
in locali esterni;
in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito;
in serre.
2. Gli apparecchi devono in ogni caso essere installati in modo tale da non essere esposti ad urti o
manomissioni.
1.2.1 Disposizioni comuni.
1. Nel caso in cui l’asse del bruciatore e’ ubicato a quota maggiore della generatrice superiore del serbatoio
non e’ necessario prevedere bacini di contenimento o soglie rialzate.
TITOLO II
Installazione all’aperto
2.1 Disposizioni comuni.
1. Gli apparecchi installati all’aperto, in luogo avente le caratteristiche di spazio scoperto, devono essere
costruiti per tale tipo di installazione oppure adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici, secondo
quanto stabilito dal costruttore.
2. E’ ammessa l’installazione in adiacenza alle pareti dell’edificio servito alle seguenti condizioni: la parete
deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 30 ed essere realizzata con materiale
incombustibile.
3. Qualora la parete non soddisfi in tutto o in parte tali requisiti:
gli apparecchi devono distare almeno 0,6 m dalle pareti degli edifici, oppure, deve essere interposta una
struttura avente caratteristiche non inferiori a REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0,5 m della
proiezione retta dell’apparecchio lateralmente ed 1 m superiormente.
4. Qualora la generatrice superiore del serbatoio si trovi a quota maggiore rispetto all’asse del bruciatore,
deve essere previsto un idoneo bacino di contenimento avente altezza minima pari a 0,20 m e realizzato in
modo tale da evitare l’accumulo delle acque meteoriche.
2.2 Disposizioni particolari.
2.2.1 Limitazioni per i generatori di aria calda installati all’aperto.
1. Nel caso il generatore sia a servizio di locali di pubblico spettacolo o di locali soggetti ad affollamento
superiore a 0,4 persone/m2, deve essere installata sulla condotta dell’aria calda all’esterno dei locali serviti,
una serranda tagliafuoco di caratteristiche non inferiori a REI 30 asservita a dispositivo termico tarato a 80
°C o a impianto automatico di rivelazione incendio. Inoltre, nel caso in cui le lavorazioni o i materiali in
deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dar
luogo ad incendi e/o esplosioni, non e’ permesso il ricircolo dell’aria. Le condotte aerotermiche devono
essere conformi al punto 4.5.3.
2.2.2 Tubi e nastri radianti installati all’aperto.
1. E’ ammessa l’installazione di tubi e nastri con la parte radiante posta all’interno dei locali ed il resto
dell’apparecchio al di fuori di questi, purche’ la parete attraversata sia realizzata in materiale incombustibile
per almeno 1 m dall’elemento radiante. Per la parte installata all’interno si applica quanto disposto al punto
4.6 per i moduli a tubi radianti e al punto 4.7 per i nastri radianti.
TITOLO III
Installazione in locali esterni
1. I locali devono essere ad uso esclusivo e realizzati in materiali incombustibili. Inoltre essi devono
soddisfare i requisiti di ubicazione richiesti al Titolo II, di aerazione richiesti al punto 4.1.2 e di disposizione
degli apparecchi al loro interno, richiesti al punto 4.1.3.
TITOLO IV
Installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato
servito
4.1 Disposizioni comuni.
4.1.1 Ubicazione.
1. Gli impianti termici possono essere installati in un qualsiasi locale del fabbricato che abbia almeno una
parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, confinante con spazio scoperto o strada pubblica o
privata scoperta o, nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale
netta non inferiore a quella richiesta per l’aerazione, larga almeno 0,6 m ed attestata superiormente su
spazio scoperto o strada scoperta.
4.1.2 Aperture di aerazione.
1. I locali devono essere dotati di una o piu’ aperture permanenti di aerazione realizzate su pareti esterne di
cui al punto 4.1.1; e’ consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o
alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione. Ai fini della
realizzazione delle aperture di aerazione, la copertura e’ considerata parete esterna qualora confinante con
spazio scoperto e di superficie non inferiore al 50% della superficie in pianta del locale, nel caso dei locali di
cui al punto 4.2, e al 20% negli altri casi.
2. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento per l’esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, contro
l’inquinamento atmosferico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n.
1391 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 1971), le superfici libere minime, in funzione della
portata termica complessiva, non devono essere inferiori a quanto di seguito riportato («Q» esprime la
portata termica, in kW, e «S» la superficie, in cm2):
a) locali fuori terra: S >= Q x 6;
b) locali seminterrati ed interrati, fino a quota -5 m dal piano di riferimento: S >= Q x 9;
c) locali interrati, a quota inferiore a -5 m al di sotto del piano di riferimento: S >= Q x 12 con un minimo di
3.000 cm2.
In ogni caso ciascuna apertura non deve avere superficie netta inferiore a 100 cm2.
3. Alle serre si applica quanto previsto al successivo Titolo V.
4.1.3 Disposizione degli apparecchi all’interno dei locali.
1. Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le pareti verticali e orizzontali del locale,
nonche’ le distanze fra gli apparecchi installati nello stesso locale, devono permettere l’accessibilita’ agli
organi di regolazione, sicurezza e controllo nonche’ la manutenzione ordinaria secondo quanto prescritto
dal costruttore dell’apparecchio.
4.2 Locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione
centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore.
1. I locali devono essere destinati esclusivamente agli impianti termici.
4.2.1 Caratteristiche costruttive.
1. I locali posti all’interno di fabbricati destinati anche ad altri usi devono costituire compartimento
antincendio.
2. Le strutture portanti devono possedere requisiti di resistenza al fuoco non inferiori a R 120, quelle di
separazione da altri ambienti non inferiori a REI 120. Nel caso di apparecchi di portata termica complessiva
inferiore a 116 kW e’ ammesso che tali caratteristiche siano ridotte a R 60 e REI 60. Le strutture devono
essere realizzate con materiali incombustili.
3. Ferme restando le limitazioni di cui al punto 4.1.3 ed al successivo punto 4.2.3, l’altezza del locale di
installazione deve rispettare le seguenti misure minime, in funzione della portata termica complessiva:
non superiore a 116 kW: 2,00 m;
superiore a 116 kW e sino a 350 kW: 2,30 m;
superiore a 350 kW: 2,50 m.
4. Qualora la generatrice superiore del serbatoio si trovi a quota maggiore rispetto all’asse del bruciatore, la
soglia del locale deve essere rialzata di almeno 0,20 m rispetto al pavimento. Inoltre il pavimento ed una
fascia di almeno 0,20 m di altezza delle pareti perimetrali, devono essere resi impermeabili al combustibile
utilizzato in modo che si possa determinare un bacino di contenimento in caso di fuoriuscita accidentale di
combustibile.
4.2.2 Aperture di aerazione.
1. La superficie di aerazione, calcolata e realizzata secondo le modalita’ riportate al punto 4.1.2, non deve
essere in ogni caso inferiore a 2.500 cm2 .
4.2.3 Disposizione degli apparecchi all’interno dei locali.
1. Lungo il perimetro dell’apparecchio e’ consentito il passaggio dei canali da fumo e delle condotte
aerotermiche, delle tubazioni dell’acqua, del combustibile, del vapore e dei cavi elettrici a servizio
dell’apparecchio.
2. E’ consentita l’installazione a parete di apparecchi previsti per tale tipo di installazione.
3. E’ consentito che piu’ apparecchi termici a pavimento o a parete, previsti per il particolare tipo di
installazione, siano posti tra loro in adiacenza o sovrapposti, a condizione che tutti i dispositivi di sicurezza e
di controllo siano facilmente raggiungibili.
4.2.4 Accesso.
1. L’accesso puo’ avvenire dall’esterno da:
spazio scoperto;
strada pubblica o privata scoperta;
porticati;
intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
2. L’accesso dall’interno puo’ avvenire solo tramite disimpegno avente le seguenti caratteristiche:
a) impianti di portata termica non superiore a 116 kW:
resistenza al fuoco delle strutture e delle porte REI 30;
b) impianti di portata termica superiore a 116 kW:
superficie in pianta netta minima di 2 m2;
resistenza al fuoco delle strutture e delle porte REI 60;
aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non inferiore a 0,5 m2 realizzate su parete
attestata su spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta o su intercapedine. Nel caso in cui
l’aerazione non sia realizzabile come sopra specificato e’ consentito l’utilizzo di un condotto in materiale
incombustibile di sezione non inferiore a 0,1 m2 sfociante al di sopra della copertura dell’edificio.
3. Nel caso di locali ubicati all’interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico
spettacolo, caserme, attivita’ comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 (per edifici aventi
altezza antincendio superiore a 54 m)
dell’allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982) o soggetti
ad affollamento superiore a 0,4 persone per m2, l’accesso deve avvenire direttamente dall’esterno o da
intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
4.2.4.1 Porte.
1. Le porte dei locali e dei disimpegni devono:
avere altezza minima di 2 m e larghezza minima di 0,8 m;
essere munite di dispositivo di autochiusura. Inoltre:
a) per impianti con portata termica complessiva non superiore a 116 kW:
possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 30;
b) per impianti con portata termica complessiva superiore a 116 kW:
essere apribili verso l’esterno;
possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60.
2. Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta, o da intercapedine
antincendio non e’ richiesto il requisito della resistenza al fuoco, purche’ siano realizzate in materiale
incombustibile.
4.3 Locali per forni da pane, lavaggio biancheria, altri laboratori artigiani e sterilizzazione.
1. Gli apparecchi devono essere installati in locali ad essi esclusivamente destinati o nei locali in cui si
svolgono le lavorazioni.
4.3.1 Caratteristiche costruttive.
1. Le strutture portanti devono possedere requisiti di resistenza al fuoco non inferiori a R 60, quelle di
separazione da altri ambienti non inferiori a REI 60. Per portate termiche complessive fino a 116 kW, sono
consentite caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 30.
4.3.2. Accesso e comunicazioni.
1. L’accesso puo’ avvenire:
direttamente dall’esterno, tramite porta larga almeno 0,8 m realizzata in materiale incombustibile;
da locali attigui, purche’ pertinenti l’attivita’ stessa, tramite porte larghe almeno 0,8 m, di resistenza al
fuoco non inferiore a REI 30, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto
purche’ asservito ad un sistema di rivelazione incendi.
4.4 Locali di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie.
1. I locali, fatto salvo quanto consentito nel successivo punto 4.4.3, devono essere esclusivamente destinati
agli apparecchi.
4.4.1 Caratteristiche costruttive.
1. Le strutture portanti devono possedere requisiti di resistenza al fuoco non inferiori a R 120, quelle di
separazione da altri ambienti non inferiori a REI 120. Per impianti di portata termica complessiva fino a 116
kW sono consentite caratteristiche R/REI 60.
4.4.2. Accesso e comunicazioni.
1. L’accesso puo’ avvenire:
direttamente dall’esterno, tramite porta larga almeno 0,8 m realizzata in materiale incombustibile;
dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe almeno 0,8 m, di resistenza al fuoco non inferiore a REI
60 per portate termiche superiori a 116 kW e REI 30 negli altri casi, dotate di dispositivo di autochiusura
anche del tipo normalmente aperto purche’ asservito ad un sistema di rivelazione incendi.
2. E’ consentita la comunicazione con altri locali, pertinenti l’attivita’ servita dall’impianto, tramite
disimpegno anche non aerato, con eccezione dei locali destinati a pubblico spettacolo, con i quali la
comunicazione puo’ avvenire esclusivamente tramite disimpegno avente le caratteristiche indicate al punto
4.2.4, comma 2, lettera b), indipendentemente dalla portata termica.
4.4.3 Installazioni in locali in cui avviene anche la consumazione di pasti.
1. L’installazione di apparecchi di cottura e’ consentita, negli stessi locali di consumazione pasti, alle
seguenti ulteriori condizioni:
a) gli apparecchi utilizzati devono essere corredati di un efficace sistema di evacuazione dei fumi e dei
vapori di cottura (p.e.: cappa aspirante);
b) le cappe o i dispositivi similari devono essere costruiti in materiale incombustibile e dotati di filtri per
grassi e di dispositivi per la raccolta delle eventuali condense;
c) le comunicazioni dei locali con altri, pertinenti l’attivita’ servita, deve avvenire tramite porte REI 30 con
dispositivo di autochiusura;
d) il locale consumazione pasti, in relazione all’affollamento previsto, deve essere servito da vie di esodo ed
uscite, tali da consentire una rapida e sicura evacuazione delle persone presenti in caso di emergenza.
4.5 Locali di installazione di generatori di aria calda a scambio diretto.
4.5.1 Locali destinati esclusivamente ai generatori.
1. I locali e le installazioni devono soddisfare i requisiti richiesti al punto 4.2. E’ tuttavia ammesso che i locali
comunichino con gli ambienti da riscaldare attraverso le condotte aerotermiche, che devono essere
conformi al successivo punto 4.5.3. Inoltre:
nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare
comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo ad incendi e/o esplosioni, non e’
permesso il ricircolo dell’aria;
l’impianto deve essere munito di dispositivo automatico che consenta, in caso di intervento della serranda
tagliafuoco, l’espulsione all’esterno dell’aria calda proveniente dall’apparecchio;
l’intervento della serranda tagliafuoco deve determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore.
4.5.2 Locali di installazione destinati ad altre attivita’.
1. E’ vietata l’installazione all’interno di locali di pubblico spettacolo, locali soggetti ad affollamento
superiore a 0,4 persone/m2, locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli
ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo ad incendi
e/o esplosioni.
4.5.2.1 Caratteristiche dei locali.
1. Le pareti alle quali sono addossati, eventualmente, gli apparecchi devono possedere caratteristiche
almeno REI 30 ed essere realizzate in materiale incombustibile.
2. Qualora non siano soddisfatti i suddetti requisiti di comportamento al fuoco, devono essere rispettate le
seguenti distanze:
0,60 m tra l’involucro dell’apparecchio e le pareti;
1,00 m tra l’involucro dell’apparecchio ed il soffitto.
3. Se tali distanze non sono rispettate deve essere interposta una struttura di schermo, avente
caratteristiche non inferiori a REI 120 e dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta
dell’apparecchio.
4.5.2.2 Disposizione degli apparecchi.
1. La distanza fra la superficie esterna del generatore di aria calda, del canale da fumo e del camino da
eventuali materiali combustibili in deposito deve essere tale da impedire il raggiungimento, sulla superficie
di detti materiali, di temperature pericolose per lo sviluppo di incendi e/o alterazioni o reazioni chimiche e,
in ogni caso, non inferiore a 4 m. Tale limitazione non si applica agli apparecchi posti ad un’altezza non
inferiore a 2,5 m dal pavimento per i quali sono sufficienti distanze minime pari a 1,5 m.
2. Gli apparecchi installati a pavimento od ad una altezza inferiore a 2,5 m, devono essere protetti da una
recinzione metallica fissa di altezza non inferiore a 1,5 m, distante almeno 0,6 m dall’apparecchio e
comunque posta in modo da consentire le operazioni di manutenzione e di controllo.
4.5.3. Condotte aerotermiche.
1. Le condotte devono essere realizzate in conformita’ a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 marzo
2003 (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2003) recante: «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali
costituenti le condotte di distribuzione e ripresa aria degli impianti di condizionamento e ventilazione».
2. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale
incombustibile, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle condotte stesse.
3. Le condotte non possono attraversare luoghi sicuri (che non siano spazi scoperti), vani scala, vani
ascensore e locali in cui le lavorazioni o i materiali in deposito comportano il rischio di esplosione e/o
incendio. L’attraversamento dei sopra richiamati locali puo’ tuttavia essere ammesso se le condotte o le
strutture che le racchiudono hanno una resistenza al fuoco non inferiore alla classe del locale attraversato
ed in ogni caso non inferiore a REI 30.
4. Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano compartimenti antincendio, deve essere
installata, in corrispondenza dell’attraversamento, almeno una serranda, avente resistenza al fuoco pari a
quella della struttura attraversata, azionata automaticamente e direttamente da:
rivelatori di fumo, installati nelle condotte, qualora gli apparecchi siano a servizio di piu’ di un
compartimento antincendio e si effettui il ricircolo dell’aria;
dispositivi termici, tarati a 80° C, posti in corrispondenza delle serrande stesse, negli altri casi.
5. L’intervento della serranda deve determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore.
4.6. Locali di installazione di moduli a tubi radianti.
1. E’ vietata l’installazione all’interno di locali di pubblico spettacolo, locali soggetti ad affollamento
superiore a 0,4 persone/m2, locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli
ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo ad incendi
e/o esplosioni.
4.6.1 Caratteristiche dei locali.
1. Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossati i bruciatori dei moduli a tubi radianti,
devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R/REI 30 e realizzate in materiale
incombustibile.
2. Qualora non siano soddisfatti i suddetti requisiti di comportamento al fuoco, l’installazione deve avvenire
nel rispetto delle seguenti distanze:
0,60 m tra l’involucro dei bruciatori e le pareti;
1,00 m tra l’involucro dei bruciatori ed il soffitto.
3. Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a
REI 120 avente dimensioni lineari maggiori di almeno 0,50 m rispetto a quelle della proiezione retta del
bruciatore lateralmente, e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione retta del bruciatore superiormente.
4.6.2 Disposizione dei moduli all’interno dei locali.
1. La distanza tra la superficie esterna del modulo ed eventuali materiali combustibili in deposito ed il piano
calpestabile deve essere tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolose ed in ogni caso non
inferiore a 4 m.
2. Il circuito radiante deve essere installato in modo da garantire, sulla base di specifiche istruzioni tecniche
fornite dal costruttore, che la temperatura delle strutture verticali e orizzontali alle quali e’ addossato il
circuito medesimo non superi i 50° C, prevedendo, ove necessario, l’interposizione di idonee schermature
di protezione.
4.7. Locali di installazione di nastri radianti.
1. I nastri radianti devono essere installati rispettando una distanza minima di 4 metri tra il piano di
calpestio e il filo inferiore del circuito radiante dell’apparecchio.
2. Fatto salvo quanto previsto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, e’ in ogni caso vietata
l’installazione dei suddetti apparecchi:
all’interno di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
in locali soggetti a densita’ di affollamento maggiore di 0,4 persone/m2;
in locali interrati;
in locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare
comportino la formazione di gas, vapori e/o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi e/o esplosioni.
3. Negli impianti sportivi e nei locali soggetti ad affollamento con densita’ maggiore di 0,1 persone/m2, e’
ammessa l’installazione di nastri radianti, a condizione che l’unita’ termica sia posizionata all’aperto.
4.7.1 Caratteristiche dei locali.
4.7.1.1 Unita’ termica posizionata all’aperto.
1. L’installazione deve essere conforme alle disposizioni di cui al punto 2.1.
4.7.1.2 Unita’ termica posizionata all’interno dei locali.
1. Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossate le unita’ termiche, devono possedere
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R/REI 30 e realizzate in materiale incombustibile.
2. Qualora non siano soddisfatti i suddetti requisiti di comportamento al fuoco, l’installazione all’interno
deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:
0,60 m tra l’involucro dell’unita’ termica e le pareti;
1,00 m tra l’involucro dell’unita’ termica ed il soffitto.
3. Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a
REI 120 avente dimensioni lineari maggiori di almeno 0,50 m rispetto a quelle della proiezione retta
dell’unita’ termica lateralmente, e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione retta dell’unita’ termica
superiormente.
4.7.2 Disposizione delle condotte radianti all’interno dei locali.
1. La distanza tra la superficie esterna delle condotte radianti ed eventuali materiali combustibili in
deposito deve essere tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolose sulla superficie dei
materiali stessi ai fini dello sviluppo di eventuali incendi e/o reazioni di combustione, ed in ogni caso non
minore di 1,5 m.
2. Le condotte radianti devono essere installate in modo da garantire, sulla base di specifiche istruzioni
tecniche fornite dal costruttore, che la temperatura delle strutture verticali e orizzontali alle quali sono
addossate le condotte medesime non superi i 50° C, prevedendo, ove necessario, l’interposizione di idonee
schermature di protezione.
4.7.3 Aperture di aerazione.
1. Qualora l’unita’ termica sia installata all’interno dei locali, deve essere realizzata una superficie
permanente di aerazione di sezione almeno pari a quanto prescritto al punto 4.1.2.
2. La medesima superficie permanente di aerazione deve essere prevista nel caso di installazione dell’unita
termica all’aperto, qualora il rapporto fra il volume del locale ove sono installate le condotte radianti ed il
volume interno del circuito di condotte radianti, sia minore di 150.
TITOLO V
Installazione di apparecchi all’interno di serre
1. L’installazione di apparecchi all’interno di serre deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime
da superfici combustibili:
0,60 m tra l’involucro dell’apparecchio e le pareti;
1,00 m tra l’involucro dell’apparecchio ed il soffitto.
2. Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di schermo avente
caratteristiche non inferiori a REI 120 e dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta
dell’apparecchio.
3. L’aerazione deve essere assicurata da almeno un’apertura di superficie non inferiore a 100 cm2.
TITOLO VI
Deposito di combustibile liquido
6.1 Ubicazione.
1. Il deposito, costituito da uno o piu’ serbatoi, puo’ essere ubicato all’esterno o all’interno dell’edificio nel
quale e’ installato l’impianto termico o all’interno di serre.
2. Nel caso di deposito ubicato all’esterno, i serbatoi possono essere interrati sotto cortile, giardino o strada
oppure installati a vista in apposito e distinto locale oppure all’aperto.
3. Nel caso di deposito ubicato all’interno dell’edificio, i serbatoi possono essere interrati sotto pavimento,
oppure installati a vista, in locali aventi caratteristiche di ubicazione di cui al punto 4.1.1.
4. I locali devono essere destinati esclusivamente a deposito di combustibile liquido a servizio dell’impianto.
6.2 Capacita’.
1. La capacita’ di ciascun serbatoio non deve essere maggiore di 25 m3.
2. In relazione all’ubicazione dei serbatoi la capacita’ complessiva del deposito deve osservare i seguenti
limiti:
a) 100 m3, per serbatoi ubicati all’esterno del fabbricato;
b) 50 m3, per serbatoi interrati all’interno del fabbricato;
c) 25 m3, per serbatoi installati a vista all’interno del fabbricato.
6.3 Modalita’ di installazione.
1. I serbatoi devono essere saldamente ancorati al terreno. In base alle modalita’ di installazione dei
serbatoi si distinguono le seguenti tipologie di deposito:
A) deposito all’esterno con serbatoi interrati:
i serbatoi devono essere installati in modo tale da non essere danneggiati da eventuali carichi mobili o fissi
gravanti sul piano di calpestio;
B1) deposito con serbatoi fuori terra in apposito locale esterno:
i serbatoi devono essere installati in apposito locale realizzato in materiale incombustibile, posizionati ad
una distanza reciproca nonche’ dalle pareti verticali ed orizzontali del locale, tale da garantire l’accessibilita’
per le operazioni di manutenzione ed ispezione. La porta di accesso deve avere, in ogni caso, la soglia
interna sopraelevata, onde il locale possa costituire bacino di contenimento impermeabile, di volume non
inferiore alla meta’ della capacita’ complessiva dei serbatoi;
B2) deposito all’aperto con serbatoi fuori terra:
i serbatoi devono essere dotati di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale
incombustibile e di bacino di contenimento impermeabile realizzato in muratura, cemento armato, o altro
materiale idoneo allo scopo, avente capacita’ pari ad almeno un quarto della capacita’ complessiva dei
serbatoi. E’ vietata l’installazione su rampe carrabili e su terrazze;
C) deposito con serbatoi interrati all’interno di un edificio:
le pareti ed i solai del locale devono presentare caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 90;
D) deposito con serbatoi fuori terra all’interno di un edificio:
i serbatoi devono essere installati in apposito locale avente caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI
120, su apposite selle di resistenza al fuoco R 120, posizionati ad una distanza reciproca nonche’ dalle pareti
verticali ed orizzontali del locale, tale da garantire l’accessibilita’ per le operazioni di manutenzione ed
ispezione. La porta di accesso deve avere, in ogni caso, la soglia interna sopraelevata, onde il locale possa
costituire bacino di contenimento impermeabile, di volume almeno pari alla capacita’ complessiva dei
serbatoi;
E) deposito all’interno di serre:
i depositi possono essere ubicati all’interno di serre secondo le seguenti modalita’:
in serbatoi interrati, installati in modo tale da non essere danneggiati da eventuali carichi mobili o fissi
gravanti sul piano di calpestio;
in serbatoi ricoperti di terra (tumulati);
in serbatoi fuori terra su apposite selle; in questo caso, se le serre sono realizzate in materiale combustibile,
devono osservarsi le seguenti distanze minime:
0,60 m tra il perimetro del serbatoio e le pareti della serra;
1,00 m tra il perimetro del serbatoio e il soffitto della serra.
Se tali distanze non sono rispettate deve essere interposta una struttura di schermo avente caratteristiche
non inferiori a REI 120 e dimensioni superiori di almeno 0,5 m della proiezione retta del serbatoio.
La distanza tra i serbatoi fuori terra e l’involucro del generatore deve essere non inferiore a 5 m; deve
essere inoltre previsto un bacino di contenimento di capacita’ non inferiore ad un quarto del volume dei
serbatoi.
Per depositi installati all’esterno delle serre si applicano le prescrizioni di cui ai punti A), B1) E B2) in
funzione delle modalita’ di installazione previste.
6.4 Accesso e comunicazioni.
1. L’accesso al locale deposito puo’ avvenire dall’esterno da:
spazio scoperto;
strada pubblica o privata scoperta;
porticati;
intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m;
oppure dall’interno tramite disimpegno avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.4, comma 2, lettera
b).
2. E’ consentito utilizzare lo stesso disimpegno per accedere al locale di installazione dell’impianto termico
ed al locale deposito.
3. I locali, all’interno di un edificio, adibiti a deposito possono comunicare tra loro esclusivamente a mezzo
di porte REI 90 provviste di dispositivo di autochiusura.
4. Non e’ consentito che il locale adibito a deposito abbia aperture di comunicazione dirette con locali
destinati ad altro uso.
6.5 Aperture di aerazione.
1. Il locale deposito deve essere dotato di una o piu’ aperture permanenti di aerazione realizzate su pareti
esterne di cui al punto 4.1.1. Nei comuni nei quali non si applicano le prescrizioni del regolamento per
l’esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, contro l’inquinamento atmosferico, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, la superficie di aerazione non deve essere
inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale; e’ consentita la protezione delle aperture di aerazione
con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di
aerazione prevista.
6.6 Porte.
1. Le porte del locale deposito devono avere altezza minima di 2 m, larghezza minima di 0,8 m, essere
apribili verso l’esterno ed essere munite di dispositivo di autochiusura.
2. Le porte di accesso al locale deposito devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60.
3. Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta, intercapedine
antincendio ovvero alle porte di accesso a locali esterni all’edificio, non e’ richiesto il requisito della
resistenza al fuoco, purche’ siano in materiale incombustibile.
6.7 Caratteristiche dei serbatoi.
1. I requisiti tecnici per la costruzione, la posa in opera e l’esercizio dei serbatoi, sia fuori terra che interrati,
devono essere conformi alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti in materia.
2. I serbatoi devono presentare idonea protezione contro la corrosione e devono essere muniti di:
a) tubo di carico fissato stabilmente al serbatoio ed avente l’estremita’ libera, a chiusura ermetica, posta in
chiusino interrato o in una nicchia nel muro dell’edificio e comunque ubicato in modo da evitare che il
combustibile, in caso di spargimento, invada locali o zone sottostanti;
b) tubo di sfiato dei vapori avente diametro interno pari alla meta’ del diametro del tubo di carico e
comunque non inferiore a 25 mm, sfociante all’esterno delle costruzioni ad un’altezza non inferiore a 2,5 m
dal piano praticabile esterno ed a distanza non inferiore a 1,5 m da finestre e porte; l’estremita’ del tubo
deve essere protetta con sistema antifiamma;
c) dispositivo di sovrappieno atto ad interrompere, in fase di carico, il flusso del combustibile quando si
raggiunge il 90% della capacita’ geometrica del serbatoio;
d) idonea messa a terra;
e) targa di identificazione inamovibile e visibile anche a serbatoio interrato indicante:
il nome e l’indirizzo del costruttore;
l’anno di costruzione;
la capacita’, il materiale e lo spessore del serbatoio.
TITOLO VII
Disposizioni complementari
7.1 Dispositivi accessori.
Devono essere adottate tubazioni, dispostitivi di preriscaldamento e di accensione del combustibile
conformi all’utilizzo previsto e che garantiscano il rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio riportati
all’art. 3.
La tubazione di adduzione del combustibile liquido al bruciatore deve essere munita di:
un dispositivo automatico di intercettazione che consenta il passaggio del combustibile soltanto durante il
funzionamento del bruciatore stesso;
un organo di intercettazione a chiusura rapida e comandabile a distanza dall’esterno del locale serbatoio e
del locale ove e’ installato il bruciatore.
7.2 Impianto elettrico.
1. L’impianto elettrico deve essere realizzato in conformita’ alla legge 1° marzo 1968, n. 186 (Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968), e tale conformita’ deve essere attestata secondo le procedure previste
dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990), e successive modifiche ed
integrazioni.
2. L’interruttore generale a servizio dei locali di cui ai punti 4.2 e 6.1 deve essere installato all’esterno dei
locali stessi, in posizione segnalata e facilmente accessibile. Negli altri casi deve essere collocato lontano
dall’apparecchio utilizzatore, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile e accessibile.
7.3 Mezzi di estinzione degli incendi.
1. In prossimita’ di ciascun apparecchio e/o serbatoio fuori terra, deve essere installato, in posizione
segnalata e facilmente raggiungibile, un estintore portatile avente carica nominale non minore di 6 kg e
capacita’ estinguente non inferiore a 21A – 113B.
2. Gli impianti termici con portata termica complessiva installata superiore a 1160 kW devono essere
protetti da un estintore carrellato a polvere avente carica nominale non minore di 50 kg e capacita’
estinguente pari a A-B1.
7.4 Segnaletica di sicurezza.
1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 156 del 23 settembre 1996) e deve richiamare l’attenzione sui divieti e sulle limitazioni
imposti nonche’ segnalare la posizione della valvola esterna di intercettazione e dell’interruttore elettrico
generale.

 

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