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Il sottotetto è condominiale

Il sottotetto è condominiale

Il vano sottotetto non era stato oggetto di compravendita; al contrario esso, contenendo degli impianti comuni, risulta oggettivamente destinato all’esercizio di un servizio di interesse condominiale. Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza 4083/13.

Il caso

Un Condominio cita in giudizio due condomini per accertare la proprietà comune del sottotetto e condannare gli stessi alla demolizione delle opere da loro realizzate senza autorizzazione.

La domanda è accolta dal Tribunale e la pronuncia viene confermata in Appello; i soccombenti ricorrono in Cassazione, affermando che la sentenza non spiegherebbe da quale parte del titolo di proprietà e in base a quali ragionamenti logici si ricaverebbe la proprietà comune del sottotetto; inoltre gli elementi di fatto acquisiti sarebbero stati valutati in modo inadeguato.

La Suprema Corte rileva che i giudici di merito hanno correttamente valutato il titolo di acquisto della proprietà da parte dei ricorrenti: da un lato il vano sottotetto non costituiva oggetto di compravendita; dall’altro si attestava che il sottotetto non costituiva una semplice camera d’aria posta a servizio degli alloggi sottostanti, ma costituiva un vero e proprio piano autonomo, distinto dalle sottostanti unità immobiliari.

Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, inoltre, la Corte territoriale ha valutato con motivazione logica e sufficiente gli altri elementi accertati, tra i quali le dimensioni dei locali, la presenza al loro interno di impianti comuni, nonché il fatto stesso che i due condomini in causa avessero utilizzato il sottotetto solo parzialmente, riconoscendo così implicitamente l’esistenza di diritti di terzi sul bene in questione.

In questo modo i giudici di secondo grado si sono conformati all’orientamento secondo il quale la presunzione di comunione è applicabile qualora, mancando la prova della proprietà esclusiva, il vano, per le sue caratteristiche, risulti oggettivamente destinato all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse condominiale.

Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.
http://lastampa.it/2013/05/22/italia/i- … agina.html

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