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Il "lodo alfano"

Cari amici,

Di seguito vi segnalo l’ articolo tratto dalla WebPage del Giornale, che pubblica il cosiddetto “Lodo Alfano” appena approvato.

Mi fa piacere che il lodo preveda anche la possibilità di rinunciare al diritto di “farla franca”, a beneficio dei nostri rappresentanti che non vogliano rinunciare al loro diritto di difendersi, anche per non fare la figura da “latitanti”, ma bensì di “cittadini” che sanno rispondere in prima persona davanti alla legge.

Spero e mi auguro che il nostro Presidente del Consiglio sappia approfittare di questa possibilità, e che non lasci noi italiani con il dubbio che egli abbia promosso il lodo alfano soltanto per difendere il suo interesse personale di “fuggire” dalle proprie responsabilità penali e civili.

Sono troppo ingenuo?

Forse si, ….ma che male c’ è a sognare di vivere in un paese normale?

Il Giornale

Roma – Un solo articolo, otto commi. E’ il testo del cosiddetto ‘lodo Alfano’, in materia di “sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato”.

Sospensione Sono sospesi, per tutta la durata della carica, i processi penali nei confronti del presidente della Repubblica, del presidente del Consiglio e dei presidenti di Camera e Senato. I procedimenti giudiziari che restano sospesi possono anche riferirsi a fatti commessi prima della assunzione dell’Alta carica e possono essere già in corso, in ogni fase o grado di giudizio. Per il capo dello Stato e per il premier restano esclusi i reati commessi nell’esercizio della loro funzione. Continuano infatti ad applicarsi gli articoli 90 e 96 della Costituzione, che prevedono che il presidente della Repubblica possa essere posto in stato di accusa per alto tradimento e attentato alla Costituzione e il premier possa essere imputato per ‘reati funzionali’, previa autorizzazione della Camera di appartenenza.

Non reiterabilità La sospensione del processo non è reiterabile. Ciò vuol dire che una stessa persona non può goderne se, cessata una carica, ne assume un’altra. Il testo del lodo prevede espressamente una sola eccezione, quella del capo del governo che venga nominato di nuovo nella stessa legislatura. Ma l’opposizione sostiene che la norma non è abbastanza chiara da escludere ogni altra possibilità.

Ripresa del processo L’emendamento del Pd, che la maggioranza ha accolto alla Camera, prevede in maniera esplicita che uno dei quattro vertici dello Stato non possa cambiare carica o funzione, nella stessa legislatura, senza che si riprenda il processo nei suoi confronti. Si eliminerebbe così ogni possibile dubbio: il presidente del Consiglio se eletto capo dello Stato non potrebbe godere di nuovo della sospensione, neanche se assumesse la nuova carica nella stessa legislatura.

Rinunciabilità Per tutelare il proprio diritto a difendersi in giudizio, chi ricopre l’Alta carica può comunque rinunciare “in ogni momento” alla sospensione.

Non decorre la prescrizione Quando il processo si blocca, viene sospesa anche la prescrizione. Il giudice può in ogni caso assumere le prove non rinviabili.

Tutela delle altre parti Accogliendo una delle indicazioni della Corte Costituzionale, che nel 2004 aveva bocciato l’allora ‘lodo Schifani’, il nuovo ddl prevede che l’altra parte possa sempre trasferire il processo in sede civile, dove la sua causa gode di una priorità.

Entrata in vigore Il lodo entra in vigore e quindi i processi alle Alte cariche vengono sospesi, dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Non dovranno, dunque, decorrere i 15 giorni previsti di solito per le leggi ordinarie.

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