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Il piano di calpestio appartiene al condominio

Il piano di calpestio appartiene al condominio

Il singolo condomino non può abbassare, autonomamente, il piano di calpestio del proprio scantinato: infatti l’area di superficie posta alla base dell’edificio è di proprietà comune di tutti i condomini (salvo che l’atto di provenienza non disponga diversamente).

Pertanto ridurre il massetto della proprietà individuale equivale a rubare spazio al condominio e agli altri proprietari esclusivi. Chi lo fa senza essere autorizzato dall’unanimità dell’assemblea può subire, successivamente, una condanna da parte del giudice a riportare i luoghi allo stato in cui si trovavano in precedenza.

Lo ha chiarito la Cassazione in una recente sentenza [1].

Il piano terra, insomma, non si tocca e il pavimento non può essere abbassato a piacimento del relativo proprietario (per esempio, portandone il livello al di sotto del cortile condominiale).

Il singolo che si appropria di parte del sottosuolo, scavandolo, non fa altro che sottrarlo ai condomini dello stesso condominio, visto che è di proprietà comune e non può essere toccato se non c’è il consenso di tutti quanti. Il punto è che questo aspetto non viene chiarito espressamente dalla legge, ma lo si intuisce, implicitamente, dal combinato disposto delle norme del codice civile in materia di proprietà comune [2]. Del resto, la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che il volume inglobato nella proprietà individuale, dopo l’escavazione del sottosuolo, non solo costituisce un’appropriazione del bene comune, ma sottrae lo spazio a ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri proprietari esclusivi, perché limita l’uso e la fruizione del sottosuolo da parte dei condomini, con una vera invasione.

[1] Cass. sent. n. 11667/15.
[2] Artt. 1117 e 840 cod. civ.
http://www.laleggepertutti.it/89504_il- … EYqeQ.dpuf

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