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I Balconi, le verande, le finestre

Tra le cose che, non di rado, generano discussioni e contenzioso in materia condominiale bisogna inserire i balconi, le finestre e le verande. Partiamo da un dato pacifico. Tutte queste strutture sono considerate di proprietà esclusiva, laddove di pertinenza di una singola unità immobiliare, tuttavia la loro conformazione e determinate vicende (es. sostituzione, ecc.) possono incidere su beni ed aspetti della vita comune. Vediamo singolarmente come e perché.

I balconi sono propaggini di un appartamento ai quali si ha accesso per mezzo di una porta finestra. La loro conformazione incide sul regime giuridico al quale sono sottoposti. Se si tratta di balconi c.d. aggettanti (cioè che fuoriescono dal prospetto dell’immobile), essi sono considerati, dalla più recente giurisprudenza (si veda. Cass. 15913 del 2007), nella loro interezza beni di proprietà con riferimento al proprietario dell’appartamento cui ineriscono. Così, ad esempio, per chi vorrà agganciare una tenda da sole dovrà chiedere il permesso al proprietario del balcone sovrastante. Di contro, avrà diritto a risarcimento per tutti quei danno causati dal medesimo balcone. Qualsiasi modifica dello stesso balcone, che sia suscettibile di incidere su un bene comune quale il decoro architettonico (si veda supra) necessiterà del consenso di tutti i condomini.

La veranda altro non è che un balcone o un terrazzo chiuso da vetri. Vale pertanto quanto appena detto per i balconi. Per poter chiudere un balcone, a parte tutte le necessarie autorizzazioni comunali, sarà necessario ottenere il consenso di tutti i condomini essendo la veranda in grado di incidere, modificandolo, sul decoro architettonico. La chiusura di un balcone in veranda, laddove comporti un notevole ampliamento dell’appartamento, può portare alla necessità di rivedere le tabelle millesimali (su concetto e funzione delle tabelle millesimali si veda infra).

Le finestre altro non sono che delle aperture sui muri aventi la funzione di dare luce ed aria ai locali interni all’edificio. A parte tutta la disciplina su luci e vedute che non interessa questa trattazione, aprire una nuova finestra o modificare quella già esistente potrebbe comportare una lesione del decoro architettonico, come tale necessitante del consenso di tutti i condomini.

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