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Ecobonus e proroga per unità abitative

Ecobonus per unità abitative

Ecobonus per unità abitative

Domanda – Siamo a chiedere se la proroga di 5 anni della detrazione fiscale del 65% previste dalla Legge di Stabilità 2017 con riferimento al c.d. ecobonus è riferita sia ad interventi su singole unità abitative sia ad interventi su parti comuni di edifico condominiali?

Risposta – Attualmente (ossia per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016), il legislatore fiscale riconosce, una detrazione (nella misura del 65%) in merito alla spesa sostenuta per interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

Tale misura agevolativa è applicabile su limiti massimi di spesa che possono variare a seconda della tipologia di intervento. Inoltre è riconosciuta sia per interventi eseguiti su singole unità abitative sia per interventi su edifici condominiali. Tuttavia, la misura del beneficio sarebbe dovuta scendere, dal prossimo anno (ossia per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017), al 36%.

Con la lettura del testo (in bozza) allo studio del parlamento ed in fase di approvazione definitiva da qui a fine anno, è possibile delineare quale potrebbe essere lo scenario per il prossimo anno in merito al beneficio in esame.

Al comma 1 dell’art. 2 del testo della manovra 2017 si legge che al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni all’articolo 14:

  1. le parole: “31 dicembre 2016”, ovunque ricorrono, salvo quanto previsto dal successivo numero 2), sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”;
  2. al comma 2, lettera a) le parole: “31 dicembre 2016”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

Ciò sta semplicemente significando che la detrazione in commento non scenderà al 36% ma continuerà ad applicarsi nella misura del 65% anche:

  • per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 per singole unità abitative;
  • per le spese sostenute nel periodo 1/1/2017 – 31/12/2021 se sostenute su parti comuni di edifici condominiali.

Pertanto la proroga è di 1 anno se trattasi di spese di riqualificazione energetica sostenute con riferimento alla singola unità immobiliare, mentre è di 5 anni se trattasi di spese sostenute sull’edificio condominiale.

Inoltre, nel testo della manovra si legge anche che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del 70%. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75%, per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Tali detrazioni (70% o 75%) sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Dunque, sempre e solo con riferimento ad interventi di riqualificazione eseguiti su parti condominiali, oltre alla proroga il legislatore si propone di elevare la misura della detrazione dal 65% al 70% o 75% a seconda della finalità dell’intervento stesso.

AUTORE: PASQUALE PIRONE

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