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E’ onere dell’ acquirente comunicare il cambio di residenza

Tutti i condomini hanno diritto di esser convocati per partecipare alle delibere dell’ assemblea, pur se, in mancanza di attribuzioni di quote millesimali alle unita’ immobiliari di cui sono titolari, non sussiste il loro obbligo nella ripartizione delle spese per la conservazione e il godimento di beni comuni, ma è onere dell’ acquirente dell’ unità assumere iniziative, magari anche con l’ alienante, per far conoscere all’ amministratore di esser il nuovo proprietario, non avendo questi l’obbligo di verificare i registri immobiliari. (Cass.985 del 4 febbraio 1999)

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