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Condominio minimo senza codice fiscale, usufruisce del bonus fiscale

Condominio minimo

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In seguito a degli interventi di ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di un edificio, composto da 4 appartamenti distintamente accatastati (di rispettiva proprietà esclusiva propria e dei mie tre fratelli), sono stati effettuati interventi edilizi nei mesi di gennaio e febbraio 2016, dopo avere richiesto le autorizzazioni previste al competente ufficio comunale.

I pagamenti relativi agli interventi sono stati effettuati, ciascun proprietario per la propria quota di spesa, mediante l’apposita procedura di bonifico bancario con la relativa ritenuta da parte dello stesso istituto bancario in capo all’impresa beneficiaria. Considerato che i lavori sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio senza che fosse stato richiesto il codice fiscale del condominio possiamo comunque richiedere l’agevolazione fiscale?

Con risoluzione n. 74/E del 27 agosto 2015 sono stati indicati gli adempimenti da adottare nel caso d’ interventi sulle parti comuni di un condominio minimo, effettuati senza aver richiesto il codice fiscale.

Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento in cui sono state sostenute le spese era necessario:

  • presentare a un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, mediante il modello AA5/6;
  • versare con indicazione del codice fiscale attribuito al condominio , la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, lett. a), del DPR n. 605 del 1973, per l’omessa richiesta del codice fiscale, nella misura minima di euro 103,29, mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 8912;
  • inviare una comunicazione in carta libera all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione all’ubicazione del condominio.

Nella comunicazione, unica per tutti i condòmini, deve essere specificato, distintamente per ciascun condomino: le generalità e il codice fiscale; i dati catastali delle rispettive unità immobiliari; i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi; le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.

Tuttavia la circolare n°3/2016 con la quale l’Amministrazione Finanziaria, fermo restando l’effettuazione del pagamento tramite bonifico bancario/postale al fine dell’applicazione della ritenuta di cui all’art.25 del D.L. 78/2010 (ora è anche ammesso il bonifico ordinario) ha affermato che “non sia necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto”.

In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico

Il contribuente sarà comunque tenuto in sede di controllo a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio, e, se si avvale dell’assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

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