Art. 1129 – (Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore) – Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario.
Accettazione dell’ incarico – Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’ art. 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
Polizza individuale di assicurazione – L’ assemblea può subordinare la nomina dell’ amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’ esercizio del mandato.
L’ amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’ assemblea deliberi lavori straordinari.
Tale adeguamento non deve essere inferiore all’ importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’ inizio dei lavori.
Nel caso in cui l’ amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l’ intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’ impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.
Targa con l’ indicazione dell’ amministratore – Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’ indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’ amministratore. In mancanza dell’ amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’ indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’ amministratore.
Obbligo del conto corrente bancario per ogni condominio – L’ amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonchè quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’ amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Cessazione dell’ incarico – Alla cessazione dell’ incarico l’ amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.
Obbligo ad agire contro i condòmini morosi – Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’ assemblea, l’ amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’ esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’ art. 63, primo comma, delle disposizione per l’ attuazione del presente codice.
Durata del mandato – L’ incarico di amministratore ha durata di un’ anno e si intende rinnovato per uguale durata. L’ assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
Revoca dell’ amministratore – La revoca dell’ amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’ assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’ autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condòmino, nel caso previsto dal quarto comma dell’ articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condòmini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’ assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’ amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’ assemblea, ciascun condòmino può rivolgersi all’ autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’ amministratore revocato.
Gravi irregolarità – Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’ art. 1130, numeri 6), 7) e 9);
8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo;
In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato.
Specifica analitica del compenso – L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV.
Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica.
Indice delle norme:
« Del Condominio negli edifici. – (Libro III, Titolo VII, Capo II).
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