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Condomini, quote millesimali ed efficientamento energetico

Condomini, quote millesimali ed efficientamento energetico

Filippo Feda scrive…

In materia di efficientamento energetico nei condomìni, l’entrata in vigore, il 18 giugno 2013, della Legge n. 220 dell’ 11 dicembre 2012, “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, legifera definitivamente sulla quota di millesimi necessari in assemblea, al fine dell’approvazione di interventi di efficientamento energetico e l’installazione di impianti energetici da fonti rinnovabili, sia su parti comuni sia su parti di proprietà privata del singolo condomino.

Dai primi anni novanta, con la Legge 9 gennaio 1991 n°10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, si prevedevano degli interventi di efficientamento energetico degli edifici esistenti, al fine di ridurre i consumi di energia mediante interventi di coibentazione, installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, installazione di pompe di calore e di impianti di fonti rinnovabili di energia.

Il limite amministrativo legato a tali migliorie era dato dal conseguimento della maggioranza in assemblea delle quote millesimali.

Con la Legge 23 luglio 2009 n°99 veniva stabilito che tali interventi potevano essere approvati dalla maggioranza semplice, di un terzo dei condomini e di 334/1000 millesimi delle quote millesimali degli intervenuti in assemblea. Nel nuovo testo questo viene definitivamente chiarito all’art. 5.

L’art. 5 considera necessaria la maggioranza dei millesimi degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dei millesimi dell’edificio (art. 1136 C.C.), al fine di approvare interventi di sicurezza e salubrità, barriere architettoniche, contenimento dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili ed impianti centralizzati televisivi.

Tali lavori devono garantire che “non comportino modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto” e la richiesta anche da parte del singolo condomino, deve contenere le modalità di esecuzione dell’ intervento proposto. In mancanza, l’amministratore è tenuto a chiedere al condomino proponente, le necessarie integrazioni.

Questa modifica dovrebbe comportare dunque una velocizzazione di determinate approvazioni e la possibilità di favorire, all’interno dei condomìni, il processo di efficientamento energetico che porta come primo risultato la riduzione, tramite interventi ad hoc, del consumo energetico dell’intero sistema condominio.
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