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Condizionatori e tende, non sempre serve il permesso

Il Sole 24 ore:

Vorrei installare una tenda da sole: devo chiedere il permesso all’assemblea o all’amministratore? E per il condizionatore? La zanzariera riguarda solamente la mia finestra o l’intera facciata? Gli altri condomini possono accusarmi dell’alterazione del decoro dell’edificio? Sono alcuni dei dubbi che assillano proprietari e inquilini, intenti a trovare difese contro solleone e zanzare. Si tratta di timori fondati nella misura in cui il comportamento esorbita da determinati limiti. Vediamo quali sono.

I cinque principi di base

In primo luogo non si può non fare riferimento al regolamento condominiale. Questo, se di natura contrattuale, può contenere un divieto assoluto di modificazione della facciata dell’edificio. Da dimenticare quindi zanzariere, condizionatori e simili: tutto deve restare com’è (Cassazione 29 aprile 2005 n. 8883). Leggermente diversa la situazione per il regolamento assembleare (articolo 1138 Cc): in questo caso il divieto può essere limitato a evitare l’alterazione, in senso peggiorativo, dell’estetica dell’edificio. In sostanza si può vietare ciò che è considerabile alla stregua di un uso illecito della cosa comune o comunque sottoporre l’intervento individuale ad autorizzazione assembleare. Si tratta di una limitazione molto più incerta rispetto alla prima e che, comunque, lascia ampi spazi di manovra.

Un accenno, prima di entrare nel merito della vicenda, merita una peculiarità riguardante le tende da sole. L’affissione dei ganci è questione che riguarda il rapporto con il proprietario del piano superiore e/o con il condominio se si tratta di balconi aggettanti e solo con la compagine se si tratta della tipologia incassata. Nel primo caso, infatti, è pacifico ormai che la struttura è interamente di proprietà del titolare dell’appartamento cui il balcone serve, eccezion fatta per gli eventuali elementi caratterizzanti il decoro dell’edificio (Cassazione 30 aprile 2012 n. 6624). In sostanza per installare la tenda serve il placet del vicino del piano superiore e nel caso di particolari fregi, se previsto dal regolamento, anche dell’assemblea, che non può negarlo se la tenda non peggiora l’estetica dell’edificio.

Un concetto veramente di difficile inquadramento generale, quest’ultimo. Ma proprio per tende, zanzariere e condizionatori ci giunge in soccorso un’interessante sentenza del Giudice di pace di Grosseto (la n. 1038 del 19 agosto 2011), nella quale si afferma che nella valutazione dell’alterazione del decoro bisogna sempre tenere in considerazione la percezione comune di determinate opere e installazioni. Insomma per il Giudice di pace toscano tende da sole, condizionatori eccetera sono elementi ormai entrati tra quelle cose di uso comune non più percepite dalle persone come lesive dell’estetica. Una tesi, questa, che in una materia così incerta come quella del decoro architettonico serve, sicuramente, ad attualizzarlo.

In ogni caso, in presenza di norme che richiedono il preventivo assenso assembleare, è sempre bene agire in tal modo contestando eventualmente l’ingiustificato diniego attraverso l’impugnazione della delibera. In mancanza di indicazioni di sorta, il condomino, tenendo sempre a mente quanto detto per le tende da sole, può agire autonomamente installando il condizionatore o quel che gli serve. Starà poi alla compagine doversi attivare per dimostrare l’alterazione del decoro, vale a dire il peggioramento dell’estetica dell’edificio che deve tradursi in un pregiudizio di carattere economico: insomma il condominio o il singolo condomino devono dimostrare che l’installazione ha peggiorato il decoro dello stabile causando un danno economico (deprezzamento) alle parti comuni e/o alle unità immobiliari. Una prova tutt’altro che facile. Insomma, se non si abita in un palazzo di particolare interesse storico o con ben precise e stringenti norme regolamentari, si può quasi sempre agire senza particolari problemi, se l’installazione non è particolarmente d’impatto. Prima d’installare qualsiasi apparecchio od oggetto, infine, è meglio dare una lettura ai regolamenti edilizi comunali; potrebbero contenere limitazioni specifiche.

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