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Chi paga l’installazione del montascale per disabili

Chi paga l’installazione del montascale e la relativa manutenzione?

L’installazione di un montascale può essere decisa:

a) dall’assemblea;
b) dal condomino in seguito all’inerzia dell’assemblea sollecitata sul punto;

In caso di decisione dell’assemblea, le spese di installazione del montascale dovranno essere suddivise tra tutti i condomini, in proporzione ai millesimi di proprietà di ciascuno.

L’installazione del montascale, tuttavia, può essere considerata come un’innovazione gravosa con la conseguenza che i condòmini dissenzienti possono notificare il proprio dissenso dalla spesa e quindi non parteciparvi. In tal caso la spesa dovrà essere suddivisa solamente tra i favorevoli e sempre sulla base dei millesimi di proprietà. Quanto alle spese di manutenzione, posto che il montascale ha la medesima funzione di un ascensore, esse devono essere ripartite tra tutti i condòmini (o tra quelli che hanno partecipato all’installazione) [1].

Se, invece, l’installazione è avvenuta ad opera del singolo condomino, la spesa è a suo esclusivo carico.

Questo, sia in caso di installazione da parte del condomino interessato di propria iniziativa e senza avanzare richiesta all’assemblea, sia in caso di richiesta avanzata all’assemblea, senza aver ottenuto risposta positiva.

Nel caso in cui, infatti, il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni in merito all’installazione del montascale per disabili, i portatori di handicap, o chi ne esercita la tutela o la potestà (ad esempio i genitori del disabile), possono installare, a proprie spese, il servoscala o strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages [2].

In entrambi i casi però l’installazione dev’essere fatta in modo tale da non ledere la destinazione d’uso delle cose comuni, da non alterare il decoro e da non pregiudicare il diritto degli altri condomini all’uso delle parti interessate dalle modifiche.
http://www.laleggepertutti.it/82153_con … TKPEg.dpuf

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