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Cessione di energia fotovoltaica da parte del condominio

La cessione di energia fotovoltaica da parte del condominio è reddito d’impresa
La risoluzione 84 dell’Agenzia chiarisce che l’accordo tra i proprietari fa sì che si crei una società di fatto, soggetto autonomo d’imposta

I condòmini che realizzano impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kw o che cedono, a fini commerciali, tutta l’energia prodotta con impianti fino a 20 kw, si configurano – sul piano fiscale – come società di fatto e, in quanto tali, realizzano reddito d’impresa. Di conseguenza, la società di fatto deve emettere fattura al GSE in relazione all’energia immessa in rete e il GSE deve operare la ritenuta del 4% sulla tariffa relativa alla parte già immessa in rete. Questi i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 84 di ieri.

Con la precedente circolare 46/2007, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme percepite dal condominio a titolo di tariffa incentivante, in relazione all’energia prodotta con impianti di potenza fino a 20 kw in uso al condominio stesso, non assumono rilevanza fiscale, al pari di quella percepita dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali che gestiscono impianti fotovoltaici della stessa potenza per soddisfare principalmente le esigenze domestiche. La circ. 46 ha inoltre chiarito che gli eventuali proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta e non autoconsumata sono tassabili in capo ai singoli condomini come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR, in proporzione ai millesimi di proprietà. Implicitamente, è stato affermato che il condominio resta estraneo all’attività di produzione di energia, in quanto gli effetti economici e fiscali si producono direttamente sui condomini.

Sotto il profilo civilistico, il condominio, ai sensi dell’art. 117 c.c., è una particolare forma di comunione che riguarda le parti comuni dell’edificio e necessita di essere amministrata (dall’assemblea dei condomini o dall’amministratore). Il condominio è quindi un ente di gestione che opera per conto dei condòmini limitatamente all’amministrazione e al buon uso della cosa comune, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino. Di conseguenza, nel caso in cui negli spazi comuni venga realizzato un impianto fotovoltaico che configura lo svolgimento di un’attività commerciale abituale (ossia di potenza superiore a 20 Kw oppure di potenza inferiore ma la cui energia prodotta risulti totalmente ceduta alla rete) il condominio non potrà configurarsi come soggetto che svolge attività di produzione e vendita di energia.

La ris. 84/2012 chiarisce che l’accordo tra i condòmini volto alla realizzazione negli spazi condominiali di impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20 kw o di potenza fino ai 20 kw la cui energia prodotta risulti ceduta totalmente alla rete, dà luogo a una società di fatto che svolge attività commerciale abituale.
Infatti, le Entrate precisano che, in presenza di un intesa verbale oppure di un semplice comportamento concludente il quale sia idoneo a dimostrare l’intento delle parti di stipulare un accordo per l’esercizio collettivo di un’attività imprenditoriale, si può individuare una società di fatto. Si configura, quindi, un contratto sociale, sussistendo, oltre alla comune intenzione dei contraenti-condòmini di conseguire dei proventi (elemento soggettivo), il conferimento di beni o servizi finalizzati alla formazione di un fondo comune (elemento oggettivo), vale a dire l’impianto fotovoltaico negli spazi comuni.

Per quanto sopra, nel caso di specie l’accordo individua una società di fatto tra condòmini. Viene inoltre precisato che sono considerati soci della società di fatto i soli condòmini che hanno deliberato, con la maggioranza richiesta dall’art. 1136 c.c., la realizzazione dell’investimento fotovoltaico; sono, invece, esclusi i condòmini che non hanno approvato la decisione e non traggono vantaggio dall’investimento.

La società di fatto tra condòmini emette fattura al GSE

Sul piano fiscale, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b) del TUIR, la società di fatto è equiparata alle società in nome collettivo; ai fini IVA, la società di fatto è un soggetto passivo d’imposta ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72.
Il documento di prassi in commento afferma, quindi, che la società di fatto tra condòmini è tenuta ad emettere fattura nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), in relazione all’energia che immette in rete. Il gestore, a sua volta, è tenuto ad operare nei confronti della società di fatto la ritenuta a titolo d’acconto del 4% (ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73) sulla tariffa incentivante relativa alla parte di energia immessa in rete.

Viene inoltre precisato che, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, la società di fatto tra condòmini assume rilevanza quale soggetto d’imposta autonomo ed è quindi tenuto a redigere:
– sia un’autonoma dichiarazione dei redditi, sulla base delle risultanze della contabilità sociale;
– sia un’autonoma dichiarazione IVA, previa istituzione dei registri obbligatori e il rispetto in materia di registrazione, liquidazione e versamento dell’IVA.

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