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Canna fumaria, il regolamento condominiale prevale

Canna fumaria, il regolamento condominiale prevale sulla disciplina delle distanze tra costruzioni
Cassazione: le canne fumarie non sono costruzioni e pertanto ad esse non si applicano le norme sulle distanze tra edifici

l condomino ha diritto di utilizzare la parete perimetrale dell’edificio condominiale per apporre una canna fumaria, senza alcuna autorizzazione da parte degli altri condomini, ma comunque nei limiti fissati dall’articolo 1102 del Codice civile.

Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4936/2014, depositata ieri.

Secondo la suprema Corte, le norme sulle distanze tra costruzioni sono applicabilianche tra i condomini di un edificio condominiale, a condizione, però, che siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni. In caso di contrasto, la norma speciale condominiale prevale sulla disciplina generale sulle distanze tra costruzioni, determinandone l’inapplicabilità. Pertanto, nel caso in cui il giudice constati il rispetto di tutti i limiti di cui all’art. 1102 del Codice civile, va ritenuta legittima un’opera quale per esempio una canna fumaria posta in aderenza al muro perimetrale e a ridosso del terrazzo di proprietà di un altro condomino; tale opera è legittima anche se è realizzata in violazione delle norme che regolano i rapporti tra proprietà esclusive, distinte e contigue.

La sentenza n. 2741/2012 della Cassazione

La sentenza depositata ieri è in linea con un precedente pronunciamento delle medesima seconda sezione civile della Cassazione. Trattasi della sentenza n. 2741 del 23 febbraio 2012, con la quale si è affermato che, in tema di condominio negli edifici, qualora il proprietario di una unità immobiliare del piano attico agisca in giudizio per ottenere l’ordine di rimozione di una canna fumaria posta in aderenza al muro condominiale e a ridosso del suo terrazzo, la liceità dell’opera realizzata da un altro condomino, deve essere valutata dal giudice alla stregua di quanto prevede l’art. 1102 del Codice civile, secondo cui ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Non ha alcuna rilevanza la disciplina sulla distanza delle costruzioni di cui all’art. 907 del Codice civile, poiché la canna fumaria (nel caso di specie si trattava di un tubo in metallo) non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto (nella specie si trattava del forno di una pizzeria).

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