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Beneficio detrazione fiscale a moglie non proprietaria che sostiene le spese

Detrazione fiscale

Nel 2016 sono state sostenute delle spese di ristrutturazione edilizia che beneficiano di detrazione fiscale su un appartamento di proprietà esclusiva di un contribuente.

Queste spese sono state materialmente sostenute dalla moglie che vive con lui in altro appartamento di esclusiva proprietà di quest’ultima.

Per questo motivo fatture e bonifici sono intestati alla moglie.

Nonostante la moglie non sia proprietario dell’appartamento su cui sono stati eseguiti gli interventi di ristrutturazione, può ugualmente beneficiare della detrazione IRPEF del 50% in qualità di familiare convivente del contribuente?

Detrazione fiscale a beneficio della moglie che sostiene le spese

Il legislatore riconosce una detrazione fiscale IRPEF del 50% per le spese di ristrutturazione delle abitazioni e parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato, sostenute (ossia pagate con bonifico) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

L’agevolazione spetta anche al familiare convivente (ossia, coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) a condizione che fatture e bonifici siano a quest’ultimo intestati.

Vi è da sottolineare che, ai fini della detrazione fiscale, il legislatore non richiede quale requisito quello di avere residenza e dimora nell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Pertanto il proprietario di un immobile può beneficiare della detrazione Irpef del 50% per le spese di ristrutturazione eseguite su tale immobile anche se in esso non vi risiede (si tratta, ad esempio, di seconda casa).

Nello stabilire che può beneficiare della detrazione anche il familiare convivente (tra cui il coniuge) purchè questi abbia sostenuto effettivamente la spesa, il legislatore non pone nessuna condizione in merito alla residenza.

Ne consegue che nel caso in esame la moglie del contribuente può beneficiare della detrazione anche se l’immobile oggetto degli interventi è una seconda casa di proprietà esclusiva del marito (la condizione fondamentale è che i due convivono sotto lo stesso tetto anche se in un immobile diverso da quello su cui è stata fatta la ristrutturazione).

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