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Ascensori a servizio di condomini disabili

Ascensori a servizio di condomini disabili
L’installazione di un ascensore in condominio, da parte di singolo condomino, può essere inibita (o condannata) solamente se i pregiudizi per gli altri sono davvero seri.

Avv. Alessandro Gallucci scrive…

L’installazione di un ascensore in un edificio in condominio rappresenta, senz ombra di dubbio, un’innovazione.

Che cos’è un’innovazione?

La giurisprudenza la definisce non come una qualunque modificazione delle cose comuni, bensì come quella modifica, la quale comporti l’alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni, in seguito alle attività o alle opere innovative eseguite, presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti (tra le tante: Cass.,23 ottobre 1999, n. 11936; Casa., 29 ottobre 1998, n. 1389; Cass., 5 novembre 1990, n. 10602) (così Cass. 26 maggio 2006 n. 12654).

Innovare, quindi, vuol dire modificare aggiungendo qualcosa di nuovo in termini funzionali rispetto al passato; inserire un ascensore laddove prima non c’era nulla rappresenta sicuramente un’innovazione.

Tali decisioni devono essere prese dall’assemblea condominiale con le maggioranze indicate dagli artt. 1120-1136 c.c. (di cui si dirà qui appresso) e le relative spese devono essere ripartite tra i condomini in ragione dei millesimi di proprietà.

Le innovazioni possono essere vietate se l’opera deliberata risulti essere lesiva del decoro, della sicurezza e della stabilità dell’edificio o se in seguito all’intervento le cose comuni risultino inservibili all’uso anche di un solo condomino.

Le innovazioni ordinarie possono essere deliberate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio (art. 1136, quinto comma, c.c.); per le innovazioni di particolare interesse economico-sociale (cfr. art. 1120, secondo comma, c.c.), invece, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Tra queste rientrano le deliberazioni concernenti l’eliminazione delle barriere architettoniche, tra le quali va annoverata la decisione d’installare un ascensore.

Installazione di un ascensore e valutazione della sua legittimità

Ascensore condominialeLa decisione di installare un ascensore può essere assunta in due modi:

a) dall’assemblea condominiale deliberandola nei modi testé citati;

b) su iniziativa del singolo che può utilizzare le parti comuni nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1102 c.c.

In entrambi i casi i condomini contrari possono opporsi alla decisione (ed alla sua realizzazione).

In tali ipotesi, alla stregua di quali principi il giudice adito dovrà valutare la legittimità dell’ascensore?

La risposta semplice in teoria, nell’applicazione pratica è tutt’altro che agevole: si tratta di effettuare un contemperamento tra interessi contrapposti, dando preferenza a quello che risulta essere prevalente (quasi sempre quello volto all’eliminazione delle barriere architettoniche) pur senza svilire le contrapposte esigenze.

In una sentenza del Tribunale di Bari, resa nel febbraio 2014, che ha risolto proprio un caso riguardante l’installazione di un ascensore volta all’eliminazione delle barriere architettoniche, installazione contestata da uno dei condomini – il quale nello specifico riteneva che quell’opera rendesse inservibile per lui una parte comune –, si legge che in tali casi si deve altresì tenere conto che, secondo l’orientamento di legittimità, nell’identificazione del limite all’immutazione della cosa comune, disciplinato dall’art. 1120 c.c., comma 2, il concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione – coessenziale al concetto di innovazione – ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua naturale fruibilità; si può tener conto di specificità – che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condomino – solo se queste costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo (Cass., sent. n. 15308 del 2011) (Trib. Bari 14 febbraio 2014).

In questo contesto, prosegue il giudice pugliese, a fronte del conflitto tra le esigenze dei condomini disabili abitanti ad un piano alto, praticamente impossibilitati, in considerazione del loro stato fisico, a raggiungere la propria abitazione a piedi, e quelle degli attori, per i quali il pregiudizio derivante dall’installazione dell’ascensore si sarebbe risolto non già nella totale impossibilità di un ordinario uso della scala comune, ma soltanto in disagio e scomodità derivanti dalla relativa restrizione e nella difficoltà di usi eccezionali della stessa, l’intestato Tribunale intende dare carattere prioritario alla esigenza dei condomini disabili, rimuovendo un grave ostacolo alla fruizione di un primario bene della vita, quello dell’abitazione, da parte di persone versanti in condizioni di minorazione fisica.

In altri termini, deve essere riconosciuta la facoltà ai convenuti di apportare a proprie spese, una modifica alla cosa comune, sostanzialmente e nel complesso migliorativa, in quanto suscettibile di utilizzazione anche da parte degli altri condomini (al riguardo, v. Cass. n. 20902/2011) (Trib. Bari 14 febbraio 2014).

In buona sostanza chi intende lamentarsi dell’apposizione di un ascensore a servizio di condomini disabili, o comunque volto all’eliminazione delle barriere architettoniche, deve tenere presente che il semplice disagio che deriva da quell’installazione non è motivo valido per ottenere il divieto o la rimozione.
http://www.lavorincasa.it/ascensori-a-s … -disabili/

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