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Art. 63 disp. att. – proposta di incrementare il termine di solidarietà del compratore

Art. 63 disp. att. codice civile

Cari amici,

In data 22 giugno 2017, alla camera dei deputati è stata depositata la seguente proposta di legge:

Chi subentra risponde in solido per il quinquennio precedente

1. Il quarto comma dell’ articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

« Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi già maturati fino al quinquennio antecedente alla data di trascrizione presso i registri immobiliari dell’atto di acquisto del bene immobile. L’amministratore deve fornire al condòmino acquirente che ne faccia richiesta l’attestazione prevista dall’articolo 1130, numero 9), del codice civile (L’ amministratore deve fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso), allegandola al contratto che determina il trasferimento del diritto di proprietà su unità immobiliari ».

Non sono d’ accordo su questa proposta; spero che non venga accolta, perchè in questo caso le possibilità di vendita degli immobili pignorati, che oggi sono già scarse, diventerebbero quasi evanescenti.

All’ amministratore possono essere conferite deleghe

Ho trovato interessante soprattutto la seconda proposta scritta che è la seguente:

“Il quinto comma dell’ articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato”.

Per chi non lo ricordasse, il quinto comma dell’ art. 67 dispone quanto segue:

“All’ amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea”.

Non sono d’ accordo neanche su questa proposta. A mio giudizio l’ amministratore è terzo rispetto all’ assemblea, e pertanto non ha diritto di voto.

Inoltre l’ amministratore, nel bene e nel male, nell’ esercizio del suo ruolo di rappresentante legale del condominio, assume degli interessi privati (E’ procacciatore di affari, e pertanto è in conflitto di interessi verso il condominio).

Pertanto credo che l’ amministratore onesto già fatica a dimostrare la propria trasparenza (poichè di fatto è procacciatore di affari, anche se non lo vuole ammettere); non c’è alcun bisogno di dargli anche il potere di rappresentare i condòmini in assemblea.

Di seguito segnalo il link che porterà a leggere la proposta di legge n° 4560 del 22 giugno 2017.

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