Antenna parabolica più "facile" in condominio
La riforma che entrerà in vigore dal 18 giugno incide in maniera sensibile nell’impianto di regole già previste dal Codice civile, prevedendo, o meglio specificando, alcune fattispecie riguardanti proprio l’utilizzazione delle parti comuni, e sarà più semplice installare i "padelloni" individuali.
In via generale, va detto che viene del tutto confermata la possibilità per il regolamento di condominio di prescrivere "norme circa l’uso delle cose comuni" (articolo 1138 del Codice civile), cosa che è attuata mediante una deliberazione assembleare la quale, con la maggioranza qualificata dell’articolo 1136, comma 2, approvi ex novo un regolamento per il singolo edificio, o anche una singola clausola integrativa (cosa che, di solito, avviene a fronte di nuove esigenze di gestione e utilizzazione).
Sul punto, qualche perplessità sull’operato della riforma deriva dal fatto che non è stato in alcun modo integrato l’elenco di norme inderogabili da parte del regolamento (lista prevista nell’articolo 1138 del Codice, nonché nel collegato articolo 72 delle disposizioni attuative), e ciò anche a fronte dell’introduzione di alcuni nuovi articoli, i quali sicuramente contemplano ipotesi non modificabili.
In una prospettiva più generale, è utile evidenziare che la legge 220/2012 ha certamente ampliato le facoltà di utilizzazione spettanti al singolo, senza però andare oltre una sostanziale conferma sia di quanto già previsto dalla legge (Codice e legislazione speciale), sia di ciò che la giurisprudenza aveva pacificamente interpretato.
Ad esempio nell’articolo 1117 del Codice civile è stato introdotto, nell’elenco di beni che si presumono comuni, il sottotetto, qualora, tuttavia, sia destinato "per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune".
Ne deriva che nel caso contrario, il singolo (ovviamente il proprietario del piano sottostante) potrà utilizzare tale locale/spazio in quanto di pertinenza della sua unità immobiliare esclusiva.
Di notevole importanza, si rivela l’introduzione dell’articolo 1122 bis del Codice che regola l’installazione di "impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di
produzione di energia da fonti rinnovabili".
La norma consente l’operazione da parte del singolo condomino, subordinandola, ovviamente, alla necessità che sia realizzata "in modo da recare il minor pregiudizio alle
parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio".
Di particolare interesse è la possibilità, espressamente prevista, che l’assemblea prescriva modalità alternative di realizzazione dell’installazione (rispetto a quelle previste e progettate dal singolo) o anche imponga specifiche cautele a salvaguardia dello stabile.
Per quanto riguarda la particolare ipotesi dell’installazione dei pannelli solari (più ampiamente indicati come "impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio", dall’articolo 1122 bis, comma 2, del Codice), sempre l’assemblea può provvedere, "a richiesta degli interessati" a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto, con ciò evidentemente dando una risposta alla concreta necessità che l’installazione di tale tipologia di impianti sia possibile per tutti (anche in considerazione della non esigua
superficie occorrente).
In senso negativo, occorre precisare che, in base all’articolo 1117 ter, il singolo (qualora non possieda una quota millesimale superiore al quinto, cioè a 200/1000) potrà essere costretto a subire modificazioni della destinazione d’uso delle parti comuni che comportino anche l’eliminazione di una modalità di utilizzazione in precedenza attuata.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e- … d=AbKtFowH
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