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Anagrafe condominiale e tutela dell’inquilino

Anagrafe condominiale e tutela dell’inquilino

Nella tenuta del registro di anagrafe condominiale, l’amministratore (anche al fine di accertare la corrispondenza con i dati comunicati) ha diritto di ottenere copia degli atti di proprietà (ad esempio rogiti) o che riguardino il conduttore (copia del contratto di locazione), o deve semplicemente fidarsi di quanto gli viene dichiarato?

M.C. –CAGLIARI

R I S P O S T A

A norma dell’articolo 1130, n.6 del Codice civile[1]- dettato in tema di anagrafe condominiale in caso di "mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe”. E, dunque, in caso di mancanza o incompletezza dei dati. L’amministratore può acquisire anche la copia degli atti di proprietà.

L’amministratore non può però chiedere i dati del conduttore – terzo rispetto al condominio – che non siano correlati alle attività di gestione e amministrazione delle parti comunichi.

In particolare, nel caso in cui l’amministratore utilizzi i dati riferibili al conduttore, deve informarlo sugli scopi e sulle modalità di trattamento dei dati (si veda Garante della Privacy, il condominio e la privacy, 2013)
DAL SOLE 24 ORE DEL 10 MARZO 2014
http://www.giovannifalcone.it/4138/cond … ilino.html

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