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Amministratore di condominio parificato al datore di lavoro?

Amministratore di condominio parificato al datore di lavoro?

L’amministratore di un condominio assume la posizione di garanzia propria del datore di lavoro se procede direttamente all’organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio stesso. Nel caso di specie, però, l’appalto dei lavori era stato deciso ed assegnato mediante delibera vincolante dell’assemblea condominiale. E’ questo il caso affrontato dalla Cassazione con la sentenza 42347/13.

Il caso

L’amministratore di un condominio veniva ritenuto responsabile di aver violato le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto riguarda gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione (art. 26, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 81/2008) e in qualità di datore di lavoro (art. 55, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 81/2008). La responsabilità dell’amministratore era basata sull’aver affidato i lavori di abbattimento di una pianta di rilevanti dimensioni senza verificare l’idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice ed, in particolare, per non aver verificato detta idoneità, anche mediante l’acquisizione di autocertificazione. Omettendo, inoltre, di provvedere a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto. A ribaltare il verdetto è la Corte di Cassazione, la quale sostiene che l’amministratore di un condominio assume la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui «proceda direttamente all’organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio stesso» ma, in caso di affidamento in appalto di dette opere, tale evenienza non lo esonera completamente da qualsivoglia obbligo, ben potendo egli assumere, in determinate circostanze, la posizione di committente ed essere, come tale, tenuto quanto meno all’osservanza di quanto stabilito dall’art. 26 d.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, se è vero che l’imputato non ha provveduto ad accertare l’idoneità tecnico–professionale della ditta appaltatrice e non ha adempiuto agli obblighi di informazione, collaborazione e cooperazione, d’altro canto il giudice di merito avrebbe dovuto considerare che «lo stesso ha agito nella peculiare qualità di amministratore di un condominio». E poi – concludono gli Ermellini – «l’appalto dei lavori era stato deciso ed assegnato mediante delibera dell’assemblea condominiale alla quale l’amministratore, ad essa vincolato, era tenuto a dare concreta attuazione».
http://www.lastampa.it/2014/01/24/itali … agina.html

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