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Agevlazione prima casa per il box pertinenziale

R.M. 32/E/2006

L’ agevolazione "prima casa", ricorrendo le condizioni previste dalla normativa, spetta anche in relazione all’ acquisto, sia pure con atto separato, delle pèertinenze dell’ immobile.
A tal fine è specificato che sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (Cantine, soffitte e magazzini), C/6 (Autorimesse, rimesse, scuderie), e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), che siano destinate di fatto, in modo durevole, a servizio della casa di abitazione oggetto dell’ acquisto agevolato.
Con riguardo alle pertinenze appena richiamate, l’ agevolazione in esame si applica anche se i beni di pertinenza sono situati in prossimità dell’ abitazione principale, purchè gli stessi risultino destinati in modo durevole al servizio di detta abitazione.

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