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PARCHEGGIO AUTO NEGLI SPAZI CONDOMINIALI

PARCHEGGIO AUTO NEGLI SPAZI CONDOMINIALI

Giuseppe Spoto scrive…

L’approfondimento di questa settimana è dedicato al problema del parcheggio negli spazi condominiali. Non è possibile rispondere a tutti i quesiti che vengono inviati, ma periodicamente è comunque utile ritornare sulle domande a cui non è stata data in precedenza risposta quando interessano temi comuni, in modo da soddisfare le curiosità di chi scrive, se pur con ritardo.

Assegnazione posti auto

In generale il parcheggio è consentito a condizione di non impedire agli altri condomini l’accesso ai locali di proprietà individuale. A meno che non sia diversamente disposto, l’assegnazione dei posti auto deve avvenire in proporzione ai millesimi di proprietà. Tuttavia, se la disposizione dei posti auto non consente a tutti i condomini di usufruire parimenti del parcheggio, si dovrà procedere al criterio della turnazione.

Modifica destinazione d’uso

È consentito trasformare il cortile o il giardino condominiale in parcheggio con voto favorevole dei 4/5 dei partecipanti al condominio, in rappresentanza dei 4/5 del valore dell’edificio. L’avviso di convocazione dell’apposita assemblea dovrà indicare esplicitamente l’intenzione di modificare la destinazione d’uso del cortile o del giardino condominiale per trasformarlo in parcheggio. Tale avviso deve rimanere affisso per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi destinati, e va anche comunicato per raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.

Utilizzo improprio

Il parcheggio del veicolo deve rispettare le linee di spazio attribuite in modo da non ostacolare l’utilizzo degli altri posti auto. Non è ammissibile, nel caso di turnazione, lasciare parcheggiata l’auto per un tempo prolungato, perché ciò comprometterebbe la possibilità di parcheggio da parte di altri condomini. Il divieto di parcheggio può essere disposto solamente tramite regolamento contrattuale. Non è consentito il parcheggio nel vialetto condominiale o nella discesa di un garage, trattandosi di spazi adibiti alla circolazione dei veicoli e non alla sosta. Il pericolo per un parcheggio improprio in tali luoghi è che gli altri condomini vedano preclusa la possibilità di realizzare manovre in entrata e in uscita con il proprio veicolo.

Parcheggio e smog

In caso di appartamenti posti a piano terra vicino ai locali comuni adibiti a garage o parcheggio, oppure nel caso di finestre prospicenti alle aree di parcheggio potrebbero verificarsi fastidi per i condomini proprietari di tali appartenenti a causa di rumori dei motori e dell’inquinamento. Costoro potranno adire l’autorità giudiziaria solo se tali fastidi superino la normale tollerabilità, così come previsto dall’art. 844 del codice civile.

Cancello

È possibile chiudere l’area destinata al parcheggio condominiale con un cancello o con una sbarra automatica, purché a ciascun condomino sia distribuito il telecomando o la chiave per accedere. La giurisprudenza ha ritenuto sufficiente per approvare la chiusura del parcheggio il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500/1000, sulla base del ragionamento secondo cui la delibera non è rivolta ad introdurre una particolare innovazione, ma serve solo per un miglior uso del bene comune e per escludere l’accesso agli estranei al condominio.
http://www.leggo.it/CASA/CONDOMINIO/par … 1090.shtml

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