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Valvole termostatiche in condominio

Valvole termostatiche in condominio

Per poter procedere all’installazione delle valvole termostatiche occorre essere in possesso di un progetto.

L’opera, infatti, deve essere progettata e messa in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica
ed elettrica.

Sulla base dell’elaborato, sarà possibile richiedere i preventivi alle imprese.

Il tecnico dovrà essere incaricato anche per calcolare come la spesa del riscaldamento dovrà essere ripartita.

In questo caso è obbligatorio il ricorso alla norma tecnica Uni Cti 10200 che, ad oggi, è quella del 2013.

L’attività del tecnico, però, non è limitata a queste due prestazioni.

Infatti, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in Comune, in doppia copia, oltre al progetto anche la denuncia dell’inizio dei lavori e la relazione tecnica, sottoscritta dal progettista, che attesti la rispondenza del l’opera alle prescrizioni di legge. L’inosservanza dell’obbligo è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 516,46 e non superiore a euro 2.582,28.

Questi costi dovrebbero essere ripartiti sulla base della tabella millesimale generale ai sensi dell’articolo 1123 comma 1 Codice civile.

Con la medesima tabella dovranno essere ripartite le spese delle opere effettuate in centrale termica conseguenti all’adozione delle valvole termostatiche.

Diverso, invece, il criterio di riparto per quanto attiene ai costi delle valvole termostatiche e dei ripartitori necessari per la contabilizzazione. Benché il riscaldamento sia un bene comune, trova applicazione l’articolo 1117 Codice civile in base al quale la proprietà privata inizia nel punto di distacco dalla colonna montante della distribuzione.

In questo caso, tutte le spese successive a tale punto sono di competenza del singolo condomino il quale pagherà in funzione del numero delle valvole e dei ripartitori installati nella sua unità immobiliare.

L’incarico al tecnico, le opere e il conseguente nuovo criterio di ripartizione della spesa dovranno essere approvati con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi dei soli condomini serviti dall’impianto di riscaldamento (compresi coloro che si sono distaccati).

Il lavoro di installazione dei contabilizzatori di calore, poi, beneficia della detrazione Irpef del 65% delle spese sostenute. Il condominio ha un trattamento speciale: per pagare le spese, ai fini del super bonus, c’è tempo non sino al 31 dicembre 2014 (come accade per tutti gli altri lavori qualificati), ma fino al 30 giugno 2015.

Dal primo gennaio al 30 giugno 2016, la detrazione per le spese sostenute da quel momento sarà del 50 per cento.

La procedura non è semplicissima: occorre l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti (articoli 6-9 del Dm 19 febbraio 2007 e allegato A al Dm 11 marzo 2008) e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato E del decreto 19 febbraio 2007, che va inviata telematicamente all’Enea entro 90 giorni dal collaudo dell’intervento.

Tutti i pagamenti vanno fatti con «bonifico parlante» , che deve indicare anche il codice fiscale dell’amministratore o del condomino che ha effettuato il pagamento, oltre che la causale del versamento (articolo 16-bis, Dpr 917/1986) e il «numero di partita Iva» o «codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato».

La detrazione del 65%, ripartita in dieci anni, spetta dall’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministratore e nel limite delle rispettive quote imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sarà l’amministratore a certificare ai singoli condomini la quota versata da ciascuno perché possano operare la detrazione.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e- … html?uuid=

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