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Supercondominio, il rappresentante può farsi sostituire?

Rappresentante del supercondominio

Avv. Alessandro Gallucci scrive…

Domanda: può farsi sostituire da un altro condomino del palazzo che rappresenta?

Per come ci viene esposto il problema, sembra trattarsi di un’assemblea di un supercondominio che conta più sessanta partecipanti. In questi casi, infatti, la legge prevede una speciale disciplina che per ben individuati argomenti prescrive la partecipazione all’assemblea non di tutti i condòmini, ma di un rappresentante per ogni singolo condominio, scelto dalle singole assemblee.

Tali assemblee, recita l’art. 67, terzo comma, disp. att. c.c. sono quelle convocate “per la gestione ordinaria delle parti comuni a piu’ condominii e per la nomina dell’amministratore”.

Non si fa espressa menzione della revoca. Considerando la stessa un atto di ordinaria amministrazione al pari della nomina, non dovrebbero sorgere problemi in merito alla competenza dei rappresentanti a deliberare su tale argomento.

La nomina del rappresentante dev’essere deliberata dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno due terzi del valore dell’edificio.

Quanto al rapporto che s’instaura tra rappresentante e condomini rappresentati, il quarto comma dell’art. 67 disp. att. c.c. specifica che:

Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in assemblea”.

Da questa norma, ad avviso dello scrivente, bisogna partire per dare risposta al dubbio del nostro lettore.

Il rappresentante del condominio risponde del proprio operato secondo le regole del mandato.

Si tratta, è evidente, di un mandatario con rappresentanza, che agisce e vota in nome e per conto di chi lo ha nominato. Tale mandato, specifica il primo periodo della norma, non può essere limitato o condizionato.

Nessun limite o condizione anche per quanto riguarda la sostituzione?

Sì, ma pur sempre con delle conseguenze. Se ai rapporti in esame si applicano le norme sul mandato, non si può dubitare che anche in tal caso troverà applicazione l’art. 1717 c.c. riguardante il così detto sostituto del mandatario. In particolare al primo e secondo comma di tale articolo è stabilito che:

Il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita.

Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta”.

In sintesi: ad avviso di chi scrive i limiti al potere di rappresentanza riguardano ciò che il rappresentante può/deve fare in assemblea (in sostanza non gli si può imporre di votare in un determinato modo).

Tuttavia il rapporto che s’instaura con lui, come per qualunque altro mandato, si fonda sulla fiducia con i propri rappresentati. Ne discende che ove non autorizzato a farsi sostituire, egli potrà comunque farlo, ma poi risponderà dell’operato del suo sostituto come se fosse stato presente in assemblea.

Fonte http://www.condominioweb.com

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