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Sconto del 36%

Lo sconto del 36% per il terrazzo vale anche per i condòmini

La detrazione del 36% nel caso di specie, compete anche ai condòmini sottostanti, tenuto conto della ripartizione delle spese fatta dall’ amministratore o da uno dei condòmini e della tabella millesimale di proprietà delle parti comuni.

La detrazione per la terrazza a livello, ai sensi dell’ articolo 2, comma 15 legge 203/2008 compete al proprietario, ma solo per la quota dei lavori di sua competenza e non anche per le quote di competenza degli altri condòmini (articolo 1126 del Codice civile, che prevede per tali spese la suddivisione per 1/3 al proprietario che ha l’ uso esclusivo, e per 2/3 ai restanti condòmini).

Ai fini del 36%, quando trattasi di lavori anche parzialmente a carico del condomìnio, in ogni caso, l’ importo detraibile dal singolo proprietario non può mai superare la quota di competenza sulla base della tabella millesimale, anche se lo stesso dovesse pagare interamente le spese (circolari 57/E e 121/E dek 1998).

Tuttavia, gli altri condòmini degli appartamenti sottostanti possono detrarsi le spese che sostengono direttamente di loro competenza, ripartendole tra loro sulla base della tabella millesimale.

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