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Sanzioni per mancato invio comunicazione 28 febbraio 2017

Sanzioni per mancato invio comunicazione

Sanzioni per mancato invio comunicazione

Gli amministratori di condominio che non hanno inviato all’ Anagrafe Tributaria, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, dei dati delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché relative all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione sono soggetti a sanzioni per ritardato invio della comunicazione.

Sanzioni previste per ritardato invio della comunicazione

Il decreto del M.E.F. del 1 dicembre 2016 ha introdotto l’obbligo (ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Amministrazione Finanziaria), a partire dai dati relativi al 2016, per gli amministratori di condominio di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno (termine prorogato per quest’anno al 7 marzo), una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sopra richiamate e sostenute nell’anno precedente dal condominio.

D.lgs 175/2014 art. 3

Questa nuova disposizione trova fondamento nel D.Lgs 175/2014 che all’ art.3 comma 4; prevede che “con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3. Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente, si applica la sanzione prevista dall’articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni”.

Esclusioni dall’ applicazione della sanzione

L’ articolo appena richiamato dispone che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo.
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica:

  • se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo;
  • se in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.

Sanzione ridotta di un terzo se l’ invio avviene entro 60 giorni

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni (6 maggio 2017) dalla scadenza la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.

A tal proposito occorre richiamare quanto previsto dalla Legge di stabilità 2016 in merito alle sanzioni in caso di mancata comunicazione.

Intervenendo proprio sulle disposizioni contenute nel D.Lgs 175/2014 la norma stabilisce che per le trasmissioni da effettuare nell’anno 2015, relative all’anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si da luogo all’ applicazione delle sanzioni nei caso seguente:

Lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Sanzioni per mancato invio della comunicazione – Non previste in caso di lieve ritardo

Dunque nessuna applicazione di sanzioni per gli amministratori di condominio in caso di lieve ritardo nell’ invio o errata trasmissione dei dati, qualora l’errore non porti il contribuente a riportare nella dichiarazione dei redditi benefici fiscali effettivamente non spettanti.

Chi siamo

Mi chiamo Antonio Azzaretto, titolare dello studio Antonio Azzaretto; Accetto incarichi di amministratore di condominio.

Ho fondato la Community AziendaCondominio: La Community AziendaCondominio è un autorevole alleato nella conduzione del condominio; un punto di riferimento e una fonte di informazioni precisa ed attendibile.

Sono Iscritto all’ albo dei Commercialisti ed Esperti contabili di Milano. Faccio parte della commissione di studio dei Commercialisti di Milano in tema di condominio e amministrazione immobiliare.

Svolgo attività di consulente di azienda per comunità residenziali che abitano in condominio. Assumo incarichi di revisore della contabilità ai sensi dell’ art. 1130 bis del codice civile. Scrivo articoli professionali in tema di condominio su RATIO.

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