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Risparmio energetico, sicurezza dell’edificio, sito internet

Risparmio energetico, sicurezza dell’edificio, sito internet

GERMANO PALMIERI
RISPARMIO ENERGETICO (secondo comma art. 1120 c.c.)
Questo aspetto solleva un dubbio. Infatti il secondo comma dell’art. 1120 c.c., rinviando alla maggioranza prevista dal secondo comma dell’art. 1136 c.c, stabilisce che, “nel rispetto della normativa di settore”, le innovazioni aventi per oggetto le opere e gli interventi finalizzati al contenimento del consumo energetico degli edifici, possono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500/1.000. Senonché l’art. 28 della legge di riforma ha modificato il quorum previsto dal secondo comma dell’art. 26 della L. 9/1/1991, n. 10, che nel testo riformato prevede che gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico, individuati attraverso un “attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato”, possono essere approvate con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio (334/1.000). Pertanto, se il Legislatore non è incorso in una svista, se ne deduce che abbia voluto introdurre una distinzione tanto sottile quanto discutibile.

Installazione (secondo comma art. 1122-bis c.c.)
È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (per es. pannelli solari) destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato. Qualora si rendano necessarie modifiche delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 667/1.000, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. Può anche, con la stessa maggioranza, subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per eventuali danni. L’assemblea, infine, può, a richiesta degli interessati, ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.

SICUREZZA E SALUBRITA’ DELL’EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI (secondo comma art. 1120 c.c.)

Maggioranza
Le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità dell’edificio e degli impianti possono essere deliberati con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500/1.000.

SITO INTERNET (art. 71-ter disp. att. c.c.)
L’assemblea può, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 500/1.000, incaricare l’amministratore di attivare un sito Internet, che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito sono a carico dei condomini.

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