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Riforma del condominio, tutte le novità

Riforma del condominio, tutte le novità

Quanto dura in carica l’amministratore? Un anno. L’incarico si rinnova tacitamente per un altro anno (e basta), salvo rinuncia dell’amministratore o tempestivo diniego di rinnovo da parte dell’assemblea.
Un condòmino può amministrare il suo condominio?
Si, anche se non vi abita. L’amministratore del proprio condominio non ha obblighi di formazione. Per altri particolari, visitare il sito della Confedilizia.

Occorre costituire un fondo speciale per eseguire lavori di manutenzione straordinaria?
Si, obbligatoriamente. Il fondo in questione deve essere di un importo pari all’ammontare dei lavori.

L’amministratore deve essere assicurato?
Solo se lo richieda l’assemblea. In questo caso, l’amministratore deve presentare una polizza individuale di assicurazione che copra eventuali responsabilità.

Il condominio può vietare di tenere animali in casa?
Si e no. La nuova legge ha previsto che i regolamenti “non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Il divieto non riguarda peraltro i regolamenti contrattuali.

Si possono portare deleghe in assemblea?
Si, ma le stesse non possono più essere attribuite all’amministratore. Se i condòmini sono più di 20, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e dei millesimi.

ADEMPIMENTI IMMEDIATI DA COMPIERSI DA PARTE
DELL’AMMINISTRATORE IN CARICA AL MOMENTO DELL’ENTRATA
IN VIGORE DELLA LEGGE DI RIFORMA DEL CONDOMINIO
► Costituire il registro di anagrafe condominiale (art. 1130, n. 6, c.c.) richiedendo ai
condomini le informazioni necessarie a tal fine: generalità dei singoli proprietari e dei
titolari di diritti reali (es.: usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie) e di diritti
personali di godimento (es.: locazione, comodato), comprensive del codice fiscale e
della residenza o domicilio; i dati catastali di ciascuna unità immobiliare; “ogni dato
relativo alle condizioni di sicurezza” (come testualmente recita la legge)
► Costituire il registro di nomina e revoca dell’amministratore (art. 1130, n. 7, c.c.)
annotandovi il proprio nome e cognome, la data di nomina, nonché gli estremi del
decreto in caso di provvedimento giudiziale. Ove si tratti di società andrà indicata “la
sede legale e la denominazione” (art. 1129, secondo comma, c.c.)
► Costituire il registro di contabilità (art. 1130, n. 7, c.c.) per l’annotamento “in ordine
cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione,” dei “singoli movimenti in
entrata ed in uscita” (precitato art. 1130, n. 7, c.c.)
► Allegare al registro dei verbali delle assemblee il regolamento di condominio, ove
esistente (art. 1130, n. 7, c.c.)
► Aprire, ove non si fosse ancora provveduto, un conto corrente bancario o postale
intestato al condominio (art. 1129, settimo comma, c.c.)
Fonte: CONFEDILIZIA-Ufficio legale

QUANDO L’AMMINISTRATORE PUÒ ESSERE REVOCATO SULLA
BASE DELLA LEGGE DI RIFORMA DEL CONDOMINIO
► La revoca può essere disposta – ex art. 1129, undicesimo comma, c.c., art. 69, secondo comma,
disp. att. c.c., e art. 1131, quarto comma, c.c. – dall’autorità giudiziaria (su ricorso anche di un
solo condomino) per:
1) omessa comunicazione all’assemblea di citazione concernente le parti comuni o la revisione delle
tabelle millesimali nonché di provvedimento che abbia un contenuto che esorbiti dalle attribuzioni
dell’amministratore;
2) omesso rendiconto della gestione;
3) commissione di grave irregolarità.
Costituiscono (“tra le altre”- ex art. 1129, dodicesimo comma, c.c.) grave irregolarità:
a) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale;
b) il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore
o negli altri casi previsti dalla legge (es.: ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla
richiesta anche di un solo condomino per l’adozione di deliberazioni aventi ad oggetto particolari
interventi quali, fra gli altri, quelli volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli
impianti, ovvero finalizzati ad eliminare le barriere architettoniche o a contenere il consumo energetico);
c) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni
dell’assemblea;
d) la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale;
e) la gestione del condominio secondo modalità che possano generare confusione tra il patrimonio del
condominio stesso e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
f) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei
registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
g) l’aver omesso – qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme
dovute al condominio – di curare diligentemente tale azione e la conseguente esecuzione coattiva;
h) l’aver omesso di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale, del registro dei verbali
delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore, del registro di contabilità;
i) l’aver omesso di fornire, al condomino che ne abbia fatto richiesta, attestazione relativa allo stato
dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
l) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione da parte dell’amministratore – contestualmente
all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico – dei propri dati anagrafici e professionali,
del codice fiscale (della sede legale e della denominazione, ove si tratti di società – ex art. 1129, secondo
comma, c.c.), del locale dove si trovano i registri di anagrafe condominiale, dei verbali delle assemblee,
di nomina e revoca dell’amministratore, di contabilità, nonché dei giorni e delle ore in cui ogni
interessato, previa richiesta e rimborso della spesa, possa prenderne gratuitamente visione e ottenerne
copia firmata dallo stesso amministratore.
► I condomini, anche singolarmente, possono chiedere – ex art. 1129, undicesimo comma, c.c. – la
convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato
all’amministratore (*) per:
1) commissione di grave irregolarità fiscale;
2) non ottemperanza all’obbligo di apertura e utilizzazione del conto corrente condominiale.
(*) In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ogni condomino può rivolgersi all’autorità
giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha diritto di rivalersi
nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.
Per la procedura di revoca giudiziaria cfr. art. 64 disp. att. c.c.
Fonte: CONFEDILIZIA-Ufficio legale
http://www.huffingtonpost.it/2013/06/17 … 54196.html

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