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Proposta di mediazione non obbligatoria nel reclamo

Inoltre, per procedere alla costituzione in giudizio, il contribuente deve attendere la decorrenza dei 90 giorni, anche senza istanza di mediazione

…di Francesco Barone

A distanza di pochi mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni concernenti il reclamo e la mediazione per liti di valore inferiore a 20mila euro, si pongono due interrogativi: è obbligatorio per il contribuente inserire nel reclamo anche la proposta di mediazione? Se il reclamo non contiene la proposta di mediazione, è valido comunque il termine di “sospensione” dei novanta giorni superato il quale il contribuente ha l’obbligo di costituirsi in giudizio?

In merito al primo quesito, l’articolo 17-bis, comma 7, del DLgs n. 546/1992, dispone che il reclamo può contenere una proposta di mediazione formulata dal contribuente completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Dal tenore letterale della norma, si evince che il contribuente non ha l’obbligo di formulare la proposta di mediazione, ma ha soltanto una facoltà di inserirla nel reclamo al solo fine di poter pervenire ad un accordo con l’Amministrazione finanziaria. D’altro canto, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 19 marzo 2012 ha chiarito, sia in premessa sia nel prosieguo, che è facoltà del contribuente formulare una motivata proposta di mediazione. Tuttavia, non mancano, nello stesso documento di prassi (pagine 10 e 29), riferimenti che fanno presumere obbligatoria la procedura di mediazione, che, per alcuni aspetti, può essere conveniente in caso di sussistenza dei presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia. Comunque, rimane fermo il principio secondo il quale il contribuente non ha l’obbligo di proporre la mediazione.

Circa il secondo interrogativo, va osservato che il comma 9 del menzionato articolo stabilisce che, “decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso”. Sembra corretto ritenere che, una volta presentato il reclamo, anche senza istanza di mediazione, il contribuente debba attendere la decorrenza dei “fatidici” novanta giorni per procedere poi alla costituzione in giudizio. Sul punto, la circolare ipotizza tre casi, vale a dire che il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente/reclamante inizia a decorrere dal giorno successivo:
– a quello di compimento dei novanta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della Direzione, se non esiste la notifica del provvedimento di accoglimento del reclamo ovvero se non si è pervenuti ad un accordo di mediazione con l’Agenzia;
– a quello di notificazione del provvedimento con il quale l’Ufficio rigetta l’istanza (reclamo o mediazione) prima del decorso dei novanta giorni;
– a quello di notificazione del provvedimento con il quale l’Ufficio, prima del decorso dei novanta giorni, accoglie parzialmente la suddetta istanza.

Va, in ogni caso, evidenziato che il contribuente deve porre l’attenzione sul fatto che, ai fini della tempestiva costituzione in giudizio, è necessario fare riferimento alla data di compimento dei novanta giorni in tutti i casi in cui l’Ufficio, alla predetta data, non abbia notificato la risposta sull’esito del reclamo ovvero del reclamo/mediazione, anche se sottoscritta entro i predetti novanta giorni.

Deposito del reclamo/ricorso entro la scadenza di 30 giorni

Il deposito del reclamo/ricorso presso la Segreteria della Commissione tributaria provinciale deve, quindi, avvenire entro la scadenza perentoria di trenta giorni, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del DLgs n. 546/1992, tenendo presente che si applica il termine di sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre. Ne consegue che, qualora il termine dei novanta giorni scada nel periodo di sospensione feriale, i trenta giorni per la costituzione in giudizio decorrono dal 16 settembre. Gli stessi termini sono validi in caso di diniego o accoglimento parziale dell’istanza notificata al contribuente nel periodo di sospensione feriale.

Appare doveroso evidenziare che la sospensione feriale non opera per la procedura di mediazione, che deve, dunque, concludersi nel termine di novanta giorni, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale. Pertanto, l’istanza di mediazione verrà trattata dall’Ufficio anche se i novanta giorni scadono nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre. Per concludere, va ricordato che, in sede di deposito del ricorso/reclamo presso la Segreteria della Commissione tributaria provinciale, il contribuente è tenuto al versamento del contributo unificato, così come chiarito dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 21 settembre 2011.

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