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Polizza individuale di assicurazione dell’ amministratore

Art. 1129 III comma: L’ assemblea può subordinare la nomina dell’ amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’ esercizio del mandato.

L’ amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’ assemblea deliberi lavori straordinari.

Tale adeguamento non deve essere inferiore all’ importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’ inizio dei lavori.

Nel caso in cui l’ amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l’ intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’ impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.

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