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Moneta sovrana per legge, in Costituzione

Moneta sovrana per legge, in Costituzione

La Camera approva ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. Per il fabbisogno della Repubblica, lo Stato emette direttamente moneta legale in forma cartacea o metallica, senza contrarre debito e senza emissione di titoli di debito.

Lo Stato non riconosce altra moneta legale che questa. L’emissione avviene attraverso un apposito istituto nazionale, detto Istituto per la Moneta e il Credito, nei tempi e nelle quantità stabilite da una apposita commissione bicamerale paritetica permanente presieduta dal Ministro del Tesoro, il cui voto vale doppio in caso di parità.

L’offerta monetaria primaria e i pubblici investimenti dovranno essere regolati e orientati all’incremento della produzione utile di beni e servizi secondo criteri di efficienza della spesa in funzione del risultato produttivo.

Dovranno tendere alla piena occupazione e all’attivazione del potenziale produttivo nazionale, avendo riguardo alla tutela del potere d’acquisto reale dei redditi e del risparmio, alla moderazione delle spinte inflazionistiche, nonché alla sostenibilità ecologica al perseguimento del costante ammodernamento scientifico e tecnologico.

Il predetto istituto, sotto la direzione della predetta commissione bicamerale, vigila e regola l’attività bancaria e creditizia, assicurando l’adeguata disponibilità di mezzi monetari nel Paese e l’accesso al credito a condizioni eque e sostenibili da parte dei soggetti economici, nonché contrastando la formazione di monopoli e cartelli.

A tali fini, possono essere istituite banche di credito di capitale pubblico e di diritto pubblico.

I soggetti abilitati all’esercizio del credito e alla raccolta del risparmio non possono esercitare in proprio, nemmeno attraverso altre imprese o attraverso persone fisiche o giuridiche, attività di speculazione finanziaria o di arbitraggio o trading.

I depositi bancari, salva diversa pattuizione, avranno la natura giuridica di depositi regolari. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

(Marco Della Luna, estratto dalla “Proposta di Costituzione 2014” – Art. 81 Sovranità monetaria e assicurazione della liquidità necessaria al Paese – presentata sul blog di Della Luna il 3 agosto 2014).

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