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Mediazione per Condomino e Rc auto

Mediazione per Condominio e Rc auto – Quattro mesi per raggiungere un’intesa tra le parti. Ma gli avvocati non ci stanno

Da Corriere della Sera:

Parte tra due giorni la fase due della mediazione della giustizia civile. Ed è quella più importante perché riguarda materie su cui gli italiani litigano tanto, forse troppo: l’Rc auto e il condominio.

Probabilmente mai nessuna norma nata per comporre le controversie ha suscitato tante liti. Da quando è entrata in vigore, nel marzo del 2011, attorno alla mediazione civile il dibattito è sempre stato molto acceso. Da una parte i fautori di una riforma che vede (per diverse discipline della giustizia civile) il passaggio obbligato attraverso la mediazione come una soluzione di grande efficacia: la possibilità di trovare rapidamente un accordo tra le parti evitando le lungaggini dei tribunali. Dall’altra parte i detrattori (in prima linea gli avvocati) che considerano la mediazione incostituzionale (perché limita e condiziona l’accesso alla giustizia) ma soprattutto inefficace per quello che è l’obiettivo dichiarato: velocizzare la macchina della giustizia.

La fase due
Dopo un anno passato a dibattere aspetti positivi e negativi, tra due giorni entra in vigore la fase due della mediazione: diventa obbligatoria anche per le controversie che riguardano gli incidenti stradali e le liti condominiali. Si tratta di tipologie che occupano una fetta importante dei fatturati degli avvocati (soprattutto del Meridione) ed è per questo che lo scontro tra le parti è destinato a crescere anche nei prossimi mesi. I dati del ministero di Grazia e giustizia parlano chiaro: adesso le prospettive sono di un incremento significativo della mediazione, almeno a giudicare dai flussi che storicamente hanno interessato le materie del condominio (vedi tabella) e del risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti. I registri del settore civile riportano un flusso annuale di contenziosi in materia di condominio intorno ai 15 mila a cui bisogna aggiungere alcune migliaia di cause derivanti dal recupero somme da parte degli amministratori che potrebbero rientrare nella casistica e non sono oggi rilevabili in quanto annotate nella più generica categoria «recupero crediti». Per quanto riguarda il risarcimento danni da circolazione, invece, tra competenza dei tribunali e dei giudici di pace il flusso storico finora si è attestato negli ultimi anni tra le 320 mila e le 350 mila cause all’anno.

Come funziona
Il meccanismo rimane identico al passato: si deposita un’istanza presso un ente certificato (Camere di commercio, Ordini professionali o enti privati riconosciuti dal ministero della Giustizia). Il mediatore avrà quindici giorni di tempo per convocare le parti. Nel caso in cui la controparte dovesse rifiutare la convocazione, dovrà poi esporre al giudice in tribunale le motivazioni del rifiuto. Qualora il rifiuto si rivelasse infondato, si incorre in sanzioni certe (vedi tabella). La durata massima della trattativa è di 4 mesi. Nel caso di mancato accordo il mediatore può comunque avanzare una propria proposta che poi sarà valutata dal giudice nel caso in cui la causa dovesse proseguire in tribunale. Nel caso di accordo, l’intesa viene omologata da un giudice e diventa esecutiva.

La trattativa
Se gli avvocati continuano a ribellarsi all’obbligatorietà della mediazione nel mondo assicurativo e in quello condominiale, invece, non si registrano eccessive opposizioni. «In effetti — osserva Giuseppe Grechi, già presidente della Corte d’appello di Milano e oggi membro del Cda di Adr center, organismo di mediazione —. Per l’Rc Auto, l’Ania sta facendo un gran lavoro da mesi per preparare l’industria assicurativa a partecipare attivamente alle mediazioni. Hanno previsto diverse iniziative: dalla pubblicazione di Linee Guida alla mediazione (vedi tabella) a una capillare attività di informazione e formazione. L’entrata in campo delle assicurazioni spazzerà poi via molte polemiche: con la previsione della conciliazione nelle polizze assicurative sia il problema dell’obbligatorietà per legge del tentativo sia quello della mancata partecipazione del convocato vengono infatti meno».

Un’apertura che porta i mediatori a un diffuso ottimismo per il futuro, al punto che c’è chi è pronto a scommettere su un allargamento del raggio d’azione. «È un’eventualità molto probabile — concorda Grechi —. Dipenderà dalla “performance” degli organismi: se l’infrastruttura della mediazione, cioè gli organismi decisionali e di formazione — si dimostrerà capace di assorbire e gestire professionalmente i volumi di lavoro che ora cresceranno esponenzialmente, sarebbe un delitto non canalizzare verso questo strumento altri flussi di contenzioso che gravano sul sistema paese. Del resto, già notiamo che vengono presentate, sempre più spesso, istanze in materie per le quali non è obbligatoria la mediazione ma per le quali i litiganti chiedono comunque l’intervento di un mediatore professionale che in questi casi agisce solo da paciere informale».

Malgrado l’ottimismo dei mediatori, rimane alto lo scontro con l’avvocatura che resta irremovibile e compatta: «Gli avvocati — dichiara il Consiglio nazionale forense — sono pronti e disponibili a sviluppare e diffondere, in tutte le sedi possibili, anche nelle Scuole Forensi degli Ordini, la mediazione facoltativa e la conciliazione quali rimedi alternativi al processo ed alla sentenza, con un approccio tecnico e culturale indispensabile che non può passare attraverso l’imposizione legislativa». E su questo principio, nessuna conciliazione.

Un decreto riduce i costi della procedura
Per chi rifiuta scattano le sanzioni
Attenti alle tariffe. I costi della mediazione sono stati modificati dal decreto ministeriale 145/2011 che ha introdotto un tetto massimo alle indennità per lo svolgimento degli incontri di mediazione nei settori in cui il tentativo è condizione di procedibilità come, tra gli altri, dal prossimo 21 marzo Rc auto e condominio. Il ministero della Giustizia ha quindi di fatto totalmente liberalizzato le indennità prevedendo una deroga agli importi minimi e, contemporaneamente, inserendo un tetto massimo onde evitare possibili abusi da parte degli organismi.

Le detrazioni
A differenza del contributo unificato pagato per attivare un causa e il cui ammontare è indetraibile, le parti in mediazione possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi a titolo di credito d’imposta le indennità corrisposte all’organismo di mediazione fino a 250 euro in caso di insuccesso e 500 in caso di successo per ogni mediazione svolta.

Le sanzioni
Il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. I legali che consigliano ai propri clienti di non aderire al tentativo di mediazione li espongono ad una sanzione certa, in alcuni casi superiore al costo detraibile dell’esperimento del tentativo di mediazione, se il giudice dovesse ritenere infondata la giustificazione del suo rifiuto.

Isidoro Trovato

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