Go to Top

Locazione del lastrico solare

Locazione del lastrico solare

La disposizione di cui all’articolo 1126, Codice civile – relativa al riparto di 1/3 – 2/3 – riguarda solo le " riparazioni o ricostruzioni del lastrico " e non può, di per sè. riguardare i ricavi della locazione del lastrico per l’installazione di un’antenna di telefonia mobile.

In mancanza del consenso unanime di tutti i condomini, il proprietario del lastrico solare non poteva affittare il proprio lastrico a un’azienda di telefonia mobile.

Si veda, in questo senso, Cassazione 30 marzo 1993, n. 3865, per la quale " per il disposto dell’articolo 1108, comma 3, Codice civile, applicabile anche al condominio di edifici per il rinvio contenuto nell’articolo 1139 alle norme sulla comunione, la costituzione di una servitù sulle parti comuni dell’edificio richiede il consenso unanime di tutti i condomini.

Pertanto, in mancanza di un tale consenso non è valida la deliberazione adottata dall’assemblea dei condomini, che abbia approvato i lavori eseguiti, su autorizzazione dell’amministratore, dalla Sip di posa di un cavo telefonico sull’edificio condominiale, in guisa da creare una situazione di fatto corrispondente a una servitù di passaggio di conduttura di cavo telefonico, suscettibile di far maturare con il tempo l’usucapione di tale diritto ".

In tale contesto, ritengo che i ricavi derivanti dalla locazione del lastrico di proprietà esclusiva – autorizzata da tutti i condomini – debbano essere ripartiti proporzionalmente tra tutti, compreso il proprietario del lastrico solare di proprietà esclusiva, in base alle tabelle millesimali di proprietà, alla stregua di opportuni accordi tra il proprietario del lastrico e il condominio, accordi per i quali potrebbe utilizzarsi, per analogia, anche la disposizione di cui all’articolo 1126, Codice civile.

Lascia un commento