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L’amministratore di condominio secondo la riforma

Il 7 novembre è prevista la convocazione in sede deliberante della Commissione Giustizia del Senato, per discutere del Disegno di Legge di riforma del condominio.
Il testo è già stato approvato dalla Camera e pare, forse anche a causa dell’abrogazione della mediazione obbligatoria (attiva da marzo 2012), possa passare senza ulteriori modifiche.
La novità principale riguarda proprio la figura dell’amministratore,con specifiche che partono dal numero di condomini necessari alla nomina (diventeranno otto), fino alla possibilità per lo stesso, in caso di dimissioni, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria in caso di mancata nuova nomina da parte dell’assemblea.
Sono previste caratteristiche soggettive e di garanzia, al fine di evitare il dilagare di presunte irregolarità commesse dagli amministratori di condominio in danno ai condomini. Tali previsioni saranno riferibili anche agli amministratori di edifici e alloggi di edilizia popolare ed economica, benché realizzati da Enti Pubblici.
L’art. 71 bis disp. att. c.c. introduce i requisiti soggettivi necessari per assumere l’incarico: il godimento dei diritti civili, l’assenza di sottoposizione a misure di prevenzione, la piena capacità d’agire, la mancanza di annotazione del nome nell’elenco dei protesti cambiari, il diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado, la frequenza ad un corso di formazione iniziale e di periodico aggiornamento, l’assenza di condanna per delitti non colposi con pena non inferiore a cinque anni. Viene confermata la possibilità della nomina in qualità di amministratore, di una società di ogni tipologia: in tal caso i requisiti sono riferiti ad una specifica persona all’interno della società . In linea generale si intende il legale rappresentante o il socio illimitatamente responsabile, ma potrà trattarsi anche di dipendente incaricato.
Le altre caratteristiche prevedono la titolarità di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, l’obbligo di affissione sui fabbricati della targa dell’amministratore (valido anche per il condomino facente funzione di amministratore), la comunicazione dei dati anagrafici, di gestione nonché di comunicazione del luogo di conservazione delle scritture contabili, la previsione, a pena di nullità dell’incarico, dei propri compensi.
Appaiono inoltre le previsioni esplicite degli obblighi in capo all’amministratore, quali l’esecuzione del passaggio di consegne (senza compensi aggiuntivi), l’obbligo di apertura di un conto corrente per le movimentazioni monetarie del condominio in entrata e uscita, l’obbligo alla convocazione annuale dell’assemblea per la presentazione/approvazione del rendiconto e infine l’obbligo di tenere il registro dell’anagrafe dei condomini.
http://mediazione.studilegali.it/2012/1 … scussione/

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