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L’ amministratore di condominio e la privacy

L’ amministratore di condominio e la privacy

L’amministratore di condominio, nell’esercizio delle sue funzioni, si trova a dover trattare una serie di dati imputabili ai condomini.

Dopo l’approvazione della l. 675 del 1996 e successive modificazioni (c.d. legge sulla privacy) sono stati posti una serie di interrogativi, in particolare:

a) è lecito che l’ amministratore chieda ai condomini copia dell’atto notarile dalle quali verificare l’effettivo diritto di partecipazione all’assemblea condominiale?;
b) può un amministratore di condominio comunicare al condomino richiedente l’elenco dei proprietari di singole unità immobiliari, nonché dei conduttori in relazione all’ordine del giorno dell’assemblea ed alla contestuale legittimazione a partecipare?;
c) è lecita la redazione e la comunicazione ai condomini dei prospetti contabili con le relative posizioni attive e passive?

Questi sono gli interrogativi principali che sono stati posti al Garante per la protezione dei dati personali, il quale con parere del 18 maggio del 2006 ha risposto che "la legge sulla privacy non pone ostacoli all’applicazione delle norme del codice civile riguardanti il condominio degli edifici, sottolineando comunque la necessità che vengano raccolti e utilizzati solo i dati personali necessari alla gestione amministrativa della proprietà.

I condomini devono infatti essere considerati come contitolari di un medesimo trattamento e in quanto tali hanno il diritto di accedere e di ricevere le informazioni riguardanti l’amministrazione e il funzionamento del condominio".

Si tratta di principi di massima ribaditi dallo stesso Garante nella prescrizione del 18 maggio 2006 indirizzata agli amministratori di condominio. In quest’ultimo atto il garante sottolinea, ad esempio, come sia lecita la comunicazione ai condomini della situazione di morosità di "un loro vicino di casa". E’ da ritenersi illecita, invece, la diffusione dei dati, ad esempio mediante esposizione in una bacheca nell’androne comune del condominio in quanto potenzialmente idonea ad essere percepita da un numero indefinito di persone.

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