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Installare ascensore nella chiostrina

Non si può installare l’ ascensore nella chiostrina, se ciò lede i diritti anche di un solo condòmino

Cassazione civile, Sezione II, 14 giugno 2009 n. 14786.

In tema di installazione di un ascensore in una chiostrina, è legittimo, ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., sia l’utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione, purchè nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini, sia l’uso più intenso della cosa, purchè non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all’uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno nel rispetto del principio generale di cui all’art. 1102 cod. civ..

D’altra parte, la trasformazione della cosa comune nell’interesse esclusivo di alcuni condomini e con pregiudizio del diritto di godimento della stessa anche di un solo condomino, configura l’innovazione vietata dall’art. 1120 cod. civ., comma 2, atteso che in tal caso: a) l’uso del bene avviene in violazione del limite sancito dall’art. 1102 cod. civ., di non alterare la destinazione naturale ed esorbita dal novero delle modifiche consentite al condomino, dovendo peraltro intendersi per innovazione in senso tecnico-giuridico non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l’entita’ sostanziale o ne muti la destinazione originaria; b) le innovazioni che comportano la compromissione dei diritti degli altri condomini sono vietate ai sensi dell’art. 1120 c.c., comma 2, in quanto rendono il bene inservibile all’uso comune, dovendo qui considerarsi che la condizione di inservibilita’ del bene comune all’uso o al godimento anche di un solo condomino e’ riscontrabile anche nel caso in cui l’innovazione produca una sensibile menomazione dell’utilita’ che il condomino precedentemente ricavava dal bene.

In proposito occorre considerare che in tema di condominio il giudice di merito deve accertare se l’uso del bene comune da parte di un condomino sia tale da pregiudicare le facolta’ di godimento da parte degli altri, verificando se sia violato il principio di solidarieta’ cui devono essere informati i rapporti condominiali attraverso il contemperamento degli interessi di tutti i condomini ovvero se l’opera integri o meno un innovazione pregiudizievole, accertando se parti del bene comune siano di fatto destinate ad uso e comodita’ esclusiva di singoli condomini o se il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione, e che lo stesso, ove tutte le predette esigenze risultino soddisfatte, non perderebbe la sua normale ed originaria destinazione.

Al riguardo non può neppure richiamarsi la disposizione di cui alla L. n. 13 del 1989, art. 2, comma 1, che in tema di innovazioni idonee “ad eliminare le barriere architettoniche” prevede per facilitare il raggiungimento della maggioranza un abbassamento del quorum che sarebbe richiesto per le innovazioni, richiamando quelli di cui all’art. 1136 c.c., commi 2 e 3.

Infatti l’art. 2, comma 3 citato fa salvo il disposto dell’art. 1120 c.c., comma 2, e art. 1121 c.c., comma 3, cosi’ escludendo la deroga al divieto delle innovazioni pregiudizievoli.

(Nel caso di specie i giudici di appello hanno verificato che la delibera impugnata aveva ad oggetto l’autorizzazione ad eseguire un opera che: 1) avrebbe comunque comportato la stabile ed esclusiva occupazione da parte di alcuni condomini di una porzione della chiostrina che sarebbe stata cosi’ destinata all’uso soltanto dei condomini a vantaggio dei quali sarebbe stato costruito l’impianto; 2) la sottrazione definitiva di parte del suolo comune all’uso della collettivita’ nonche’ la realizzazione del vano ascensore avrebbe “conculcato” direttamente ed immediatamente il diritto del condomino dissenziente all’uso della chiostrina a causa della compressione delle facolta’ di godimento della colonna d’aria e di luce, cosi’ evidentemente ritenendo che, in considerazione delle stesse caratteristiche dell’impianto e della sua ubicazione, si sarebbe verificata la sostanziale compromissione della funzione naturale del bene comune, tenuto conto che le chiostrine sono cortiletti interni, che sono destinati a dare aria e luce all’immobile;3) l’installazione dell’impianto avrebbe altresi’ direttamente ed immediatamente comportato la chiusura delle aperture del vano scala, determinando cosi’ privazione di aria e luce.)

 

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