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Il condominio deve dimostrare il funzionamento dell’ impianto

Il condominio deve dimostrare il funzionamento dell’ impianto

Portone troppo veloce o ragazzo troppo lento? Impatto forte, lesioni evidenti: è il condominio a dover dimostrare il funzionamento dell’impianto

Il movimento di chiusura porta allo scontro tra la pesante anta del portone dell’immobile e un ragazzo che era in procinto di uscire dal palazzo. Ribaltata la linea seguita in primo e in secondo grado: non è possibile addebitare alla persona vittima dell’incidente l’onere di attestare l’irregolarità della chiusura.

Una corsa lungo le scale per uscire in strada, magari per andare fuori a giocare insieme agli altri ragazzi, e poi l’ultimo salto per attraversare l’ingresso del palazzo. Poi, all’improvviso, il portone, pesante, si richiude, bloccando l’uscita e, soprattutto, colpendo duramente il ragazzo, che riporta lesioni serie. A risponderne deve essere, comunque, il condominio che gestisce l’immobile, anche se il comportamento della persona rimasta vittima dell’infortunio è stato caratterizzato da ‘riflessi lenti’ (Cassazione, sentenza 10860/12).

Moviola? Eppure, sia in primo che in secondo grado le rimostranze dei genitori del ragazzo, rimasto ferito a causa del colpo, erano state respinte: nessun risarcimento, difatti, a carico del condominio. Soprattutto perché, spiegano i giudici, l’incidente si era verificato per una ragione precisa: il ragazzo «era rimasto nel raggio di chiusura dell’anta, con conseguente responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro, posto che il meccanismo era tale che chiunque fosse rimasto nella lunetta disegnata dal rientro del battente era destinato a essere investito».

Secondo questa ricostruzione dei fatti, è chiaro l’addebito mosso al ragazzo, ossia l’essere uscito troppo lentamente, attardandosi nello spazio del portone d’ingresso. Senza questo comportamento, in sostanza, non ci sarebbe stato l’incidente…
Responsabilità. Ma tale visione viene contestata direttamente dal ragazzo, oramai divenuto maggiorenne, con un ricorso ad hoc in Cassazione, fondato sul principio della responsabilità per il danno «cagionato da cosa in custodia». Secondo il legale che rappresenta il ragazzo, difatti, si è erroneamente cancellato il ruolo del condominio, dando un’interpretazione non giusta all’episodio, ossia all’incidente verificatosi «nel momento in cui» la persona «era transitata attraverso il portone d’ingresso per uscire dal condominio» e «il battente si era chiuso immediatamente».

Punto di riferimento imprescindibile, per i giudici della Cassazione, è la giurisprudenza, che, a più riprese, ha affrontato la delicata tematica della «responsabilità per danni cagionati da cose in custodia». A tale proposito, viene ricordato che «spetta al custode», ossia al condominio, in questo caso, «provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale».

Passando poi dalla teoria alla pratica, i giudici riprendono in mano l’episodio, sottolineando che, alla luce di quanto ricostruito, l’incidente «ebbe a verificarsi mente il ragazzo usciva fuori»: quindi, «l’anta del portone d’ingresso, notoriamente pesante, ebbe ad attingere l’infortunato nel momento in cui lo stesso si accingeva ad abbandonare l’interno del condominio, portandosi, attraverso l’uscio, all’esterno». Ma il passaggio a vuoto è rappresentato dall’aver addossato al ragazzo «l’onere di provare l’immediatezza e, in definitiva, l’irregolarità della chiusura dell’anta»: piuttosto, spettava al condominio, evidenziano i giudici, dimostrare «il buon funzionamento» del portone d’ingresso e, quindi, la «addebitabilità» dell’episodio al ragazzo, attestando che quest’ultimo «contro le più elementari regole di prudenza, si era attardato nel raggio di chiusura, rimanendo investito dal rientro del battente».

Una volta ristabilito l’ordine ‘naturale’ della responsabilità, è in questo quadro che la vicenda deve essere nuovamente valutata – dai giudici d’Appello a cui la questione viene riaffidata – per addivenire a una decisione definitiva sulla possibilità di un risarcimento dei danni subiti dal ragazzo.
http://www.lastampa.it/2012/11/15/itali … agina.html

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