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Gestione fiscale; responsabilità dell’ amministratore

Gestione fiscale; responsabilità dell’ amministratore di condominio

A norma dell’articolo 23 del Dpr 29 settembre 1973 n. 600, come modificato dalla legge 449/97, i condomini – e non i loro amministratori – sono diventati sostituti d’imposta e quindi obbligati a dotarsi di codice fiscale nonchè di codice del contribuente attribuito dalla concessionaria per la riscossione, competente per territorio, e a effettuare la ritenuta di acconto del 20% sui corrispettivi o salari da pagare per prestazione da lavoro autonomo o per lavoro dipendente.

Lo stesso discorso vale anche per la ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative ai contratti di appalto di opere e di servizi ( articolo 1, comma 43 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ). E dunque l’amministratore, se ne ha l’incarico dall’assemblea, è tenuto a effettuare per conto dei condomini tali ritenute. Anche quanto alla dichiarazione annuale modello 770, tenuto all’adempimento è il condominio e non l’amministratore, salvo che quest’ultimo sia stato espressamente incaricato dal condominio.

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