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E’ lecito apporre la targa dello studio sulla facciata condominiale?

E’ lecito apporre la targa dello studio sulla facciata condominiale?

Avv. Marcella Ferrari scrive…

L’avvocato e chiunque svolge un’attività professionale ha necessità di rendere edotto il pubblico della presenza del suo studio mediante l’affissione di un’apposita targa. Il problema sorge allorché il locale nel quale si esercita la propria professione si trovi all’interno di un condominio, magari storico, dotato di una facciata di particolare pregio.

In questo caso i condomini o l’amministratore hanno titolo per impedire l’affissione della targa?
Per rispondere al quesito occorre premettere che ciascun condomino può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione (art. 1102 c.c.).

Orbene, ai sensi dell’art. 1117 c. 1 n. 1) c.c., la facciata è oggetto di proprietà comune, ne deriva che ogni condomino possa farne uso nei limiti sopra indicati e sempre che non impedisca agli altri partecipanti di servirsene parimenti[1].

L’affissione di una targa professionale rientra nel normale esercizio di uso della cosa comune e, pertanto, il professionista a proprie spese e cure può provvedere alla sua installazione, purché non comprometta il decoro architettonico dell’edificio[2].

Da quanto esposto deriva che il professionista non debba previamente chiedere il consenso all’assemblea condominiale essendo sufficiente una mera comunicazione all’amministratore.

Occorre precisare che l’amministratore non può impedire l’affissione della targa salvo il caso in cui il regolamento condominiale ne contenga espresso divieto.

Il regolamento condominiale di natura contrattuale, infatti, può prevedere una limitazione all’uso dei muri perimetrali dell’edificio; la clausola che lo dispone deve essere approvata all’unanimità in quanto si tratta di una limitazione all’esercizio del diritto di proprietà sulla res communis. Il regolamento può, altresì, subordinare l’affissione della targa al consenso assembleare e contenere disposizioni afferenti alla sua foggia e dimensione.

Per completezza si ricorda che il conduttore, potendo fruire delle parti comuni come il proprietario, ha diritto di affiggere la propria targa purché il contratto di locazione non lo escluda.

Note:
[1] Secondo la giurisprudenza è consentito al condomino l’affissione di un’insegna luminosa sul muro perimetrale comune giacché si tratta di un’attività che non impedisce agli altri compartecipi di fare ugualmente uso della cosa comune, Corte Cass., sez. II, 7 febbraio 1998 n. 1297
[2] La sentenza 23 marzo 2011, n. 6130 del Tribunale di Roma soggiunge che la targa non deve recare pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio e non deve alterarne il decoro architettonico.
http://www.studiocataldi.it/articoli/19 … iniale.asp

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