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Detrazione 55% solo per chi sostiene la spesa

Secondo la Norma di comportamento 184 dell’AIDC, il beneficio spetta a prescindere da categoria catastale dell’immobile e tipologia di contribuente

L’agevolazione fiscale per gli interventi diretti al risparmio energetico prevista dall’art. 1, comma 344 e ss. della L. n. 296/2006 (così come attuata dal DM 19 febbraio 2007) è riservata al soggetto che esegue e sostiene la spesa dell’opera, qualunque sia la categoria catastale dell’unità immobiliare interessata e la tipologia di contribuente (persona fisica o società), indipendentemente dal tipo di attività svolta e, quindi, anche qualora lo stesso sia titolare di un reddito d’impresa. È questa la conclusione alla quale è pervenuta l’AIDC, con la Norma di comportamento n. 184/2012.

L’orientamento trae origine dalla formulazione letterale dell’art. 2, comma 1, lett. a ) del predetto Decreto – così come aggiornato dai successivi DDMM 26 ottobre 2007, 7 aprile 2008 e 6 agosto 2009 – secondo cui la detrazione fiscale del 55% per lavori di risparmio energetico spetta, per effetto delle varie proroghe sino al prossimo 31 dicembre, anche “ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi” su esistenti edifici o parti degli stessi, ovvero su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. L’art. 2, comma 2, del DM 19 febbraio 2007 stabilisce, invece, delle regole speciali, applicabili esclusivamente alle società di locazione finanziaria, con beneficio riservato al solo soggetto utilizzatore.
In altri termini, la norma non prevede alcuna eccezione di tipo oggettivo o soggettivo, ma si limita a prescrivere il rispetto di alcuni adempimenti, individuati dall’art. 4 e ss. del medesimo provvedimento ministeriale: conseguentemente, l’accesso all’agevolazione deve ritenersi prospettabile per le unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale e a beneficio anche dei titolari di reddito d’impresa, compresi società ed enti. Tale presunzione appare, peraltro, confermata anche dalle istruzioni alla compilazione del modello UNICO 2012

L’analisi sviluppata dalla Norma di comportamento n. 184/2012 non si è, tuttavia, fermata al mero contenuto della normativa di riferimento, indagandone, invece, la ratio: in particolare, è stato osservato che la finalità perseguita è quella di favorire e incentivare il risparmio energetico tramite minori consumi di combustibili (gas, metano, gasolio, ecc.) per riscaldamento e condizionamento, mediante interventi sull’involucro di edifici esistenti, l’installazione di pannelli solari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, comportanti il miglioramento della qualità degli immobili. L’AIDC non ritiene, pertanto, condivisibile la posizione dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’agevolazione non spetterebbe per i lavori eseguiti da un titolare di reddito d’impresa su fabbricati, abitativi e non, adibiti a locazione, come nel caso delle società immobiliari di gestione per gli edifici, o porzioni degli stessi, non utilizzati direttamente (risoluzione n. 340/2008).

La critica a tale tesi, formulata dalla Norma di comportamento in esame, si fonda sulla generica giustificazione di “interpretazione sistematica” addotta dall’Amministrazione finanziaria, in virtù della quale il beneficio sarebbe, nel caso di specie, attribuibile “esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi”. Sul punto, l’AIDC ha rilevato, in primo luogo, che tale presunzione non appare coerente con la caratteristica di “detrazione” del beneficio fiscale previsto dalla norma, che non incide sulla quantificazione del “reddito imponibile”, su cui, invece, si basa la predetta risoluzione per argomentare il proprio convincimento. A ciò si aggiunga che, nel caso di proprietario/usufruttuario persona fisica che concede in locazione a terzi l’unità immobiliare abitativa, il beneficio è attribuito sia al proprietario o usufruttuario sia al conduttore, a seconda del soggetto che effettivamente esegue e sostiene la spesa dell’intervento: alla medesima conclusione dovrebbe, quindi, ragionevolmente pervenire qualora il proprietario sia un imprenditore, non essendo individuabile né condivisibile una logica differente. Una corretta interpretazione sistematica della normativa della detrazione fiscale in commento dovrebbe, infatti, condurre a identificare l’obiettivo della disposizione agevolativa nel risparmio energetico in senso assoluto, indipendentemente da chi sia il proprietario o l’utilizzatore, poiché l’unica condizione posta dalla L. n. 296/2006, e dai provvedimenti attuativi, è che il beneficio spetti a chi sostiene la spesa.

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