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Detrazione 36/50%, immobile di proprieta` del coniuge incapi

Detrazione 36/50%: lavori di ristrutturazione su parti comuni ed immobile di proprieta` del coniuge incapiente

La circolare n. 121/E dell`11 maggio 1998, al punto 2.1, ha precisato che la detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale sono effettuati i lavori.

Con successiva circolare n. 122/E del 1999 e` poi stato chiarito, ai fini della detrazione relativa alle spese sulle parti condominiali, che nel caso in cui la certificazione dell`Amministratore del condominio indichi i dati relativi ad un solo condomino, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute da altri soggetti, il contribuente, qualora ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, puo` fruirne a condizione che attesti sul documento comprovante il pagamento della quota relativa alla spese in questione il suo effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione.

Con Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011, e` stato disposto che, nell`ipotesi di lavori su parti comuni di edifici residenziali, ogni contribuente e` tenuto ad esibire la delibera assembleare e la tabella millesimale di ripartizione delle spese. Il citato Provvedimento non stabilisce le modalita` con le quali i singoli condomini devono versare le somme al condominio.

Per tutti questi motivi l`Agenzia Entrate ritiene che il coniuge convivente del proprietario dell`immobile (proprietario al 100% ma senza reddito imponibile IRPEF) possa portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi. Sul documento rilasciato dall`amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alla spese in questione il coniuge convivente dovra` pero` indicare i propri estremi anagrafici e l`attestazione dell`effettivo sostenimento delle spese.
http://www.ateneoweb.com/aw/notizie/not … 5-4-1.html

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