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Del danno subìto dal condòmino risponde il terzo

Del danno subìto dal condòmino risponde il terzo, anche se in concorso di responsabilità con il condomìnio

Cass, Civ. Sez III, Sentenza 19 marzo 2009 n. 6665.

In tema di responsabilità extracontrattuale, se il danno subito da un condomino sia casualmente imputabile al concorso di un terzo e del condominio, il condomino danneggiato può agire anche solo nei confronti del terzo domandando l’integrale risarcimento dei danni patiti.

Tale domanda per l’intero risarcimento, d’altro canto, non può essere diminuita o limitata per l’apporto causale del condominio nella causazione dell’evento lesivo in quanto, in tal caso, si rende applicabile non l’art 1227 comma I c.c. (“Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”) bensì l’art 2055 c.c. (“Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate (1299).

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”). Pertanto, in base a quanto deciso dalla Suprema Corte, il condomino leso potrà agire per l’intero risarcimento anche solo ed esclusivamente nei confronti del terzo, il quale, poi, avrà azione di regresso, in base alle colpe effettive ed all’apporto causale concretamente apportato nella determinazione dell’illecito, verso il condominio.

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