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Condominio, pareti sottili e rumori dal vicino: come tutelarsi

Condominio, pareti sottili e rumori dal vicino: come tutelarsi

La quiete nei condomini è uno dei capitoli più delicati che i rapporti di vicinato conoscano. Questo perché, da un lato, è facile incappare in vicini poco rispettosi dell’altrui riposo; dall’altro non sempre i nostri edifici sono costruiti “a regola d’arte” e, specie nei più vecchi, le pareti lasciano passare con facilità i rumori anche più lievi.

Prima, quindi, di verificare l’eventuale maleducazione di chi abita accanto o sopra di noi, è bene verificare se i muri dell’edificio siano costruiti davvero a norma.

1 | LE PARETI

A tal ultimo proposito, nei palazzi di nuova costruzione che non rispettino gli standard di isolamento acustico previsti dalla normativa di settore [1], i proprietari possono, entro 10 anni dalla realizzazione dell’immobile, chiedere al tribunale la nomina di un consulente affinché realizzi una perizia fonometria, per verificare se il potere fonoisolante delle pareti sia conformi a legge [2], ossia:

– 50 decibel (dB) per l’isolamento delle pareti che separano gli appartamenti: per esempio il muro che divide il proprio immobile da quello del vicino e che dovrebbe consentire di non sentire l’altrui vociare o la televisione, anche se a volume non proprio basso;

– 40 decibel (dB) per l’isolamento della facciata dell’edificio che dovrebbe isolare dai rumori del traffico e dagli schiamazzi su strada;

– 63 decibel (dB) per i pavimenti che dovrebbe isolare dai rumori del calpestio del condomino che abita al piano di sopra;

– 35 decibel (dB) per gli impianti idro-sanitari e scarichi degli appartamenti vicini, ascensori, autoclavi.

Senza bisogno di iniziare subito la causa, il perito potrà verificare se davvero vi è responsabilità o meno del costruttore ed, eventualmente, tentata una conciliazione tra le parti, potrebbe risolvere la vertenza in via definitiva. A riguardo, vi consigliamo la lettura della guida sulla “Consulenza tecnica preventiva”.

Come stabilire, senza il perito, se il palazzo non è a norma?

È possibile farsi un’idea, senza dover ricorrere a una perizia, se le pareti dell’edificio rispettino o meno gli standard di isolamento acustico.
Di norma, infatti, se sentite ogni singola parola del vostro vicino, vuol dire che l’isolamento delle pareti non supera i 35 dB; se riuscite a sentire il vociare, senza però distinguere il significato delle frasi, vuol dire che l’isolamento non raggiunge i 40 dB; se sentite un lontano ed ovattato vociare l’isolamento è al massimo di 45 dB; se invece non sentite nulla, l’isolamento è di almeno 50 dB e, quindi, da considerarsi a norma.

2 | IL VICINO

Se il rumore proviene dal vicino, avete due modi per tutelarvi: il procedimento civile e quello penale.

Il procedimento penale non è volto a ottenere il risarcimento del danno, ma solo la punizione del colpevole (peraltro oggi è prevista l’automatica archiviazione per tenuità del fatto). Inoltre i presupposti per quest’ultimo sono più difficili da raggiungere rispetto alla causa civile: per aversi il reato di disturbo della quiete delle persone è necessario che il rumore dia fastidio a un numero indeterminato di persone, come il caso di una musica di un locale in pieno centro urbano.

Se, invece, il rumore dà disturbo a una o più persone specificamente individuate (per esempio, i titolari degli appartamenti confinanti con quello del proprietario rumoroso) l’unica cosa da fare è una causa civile per ottenere il risarcimento del danno.

Il presupposto, in questo caso, perché possa scattare il disturbo vietato dalla legge è che esso superi la normale tollerabilità: limite generico fissato dal codice civile, ma, comunque, si ritiene, generalmente, che i rumori o i suoni provenienti da altre unità immobiliari disturbino le normali attività materiali e intellettuali quando superano il rumore di fondo riscontrabile in una data abitazione di oltre tre decibel [3].

Chi intende esercitare attività che producono rumori più intensi (o che, al contrario, non tollerano alcun rumore circostante) deve attrezzarsi a proprie spese, mediante l’adozione di accorgimenti tecnici di isolamento, oppure deve rinunciare all’attività che produce molto rumore o richiede tanto silenzio.

In caso di violazioni, si può procedere a diffidare l’autore dei rumori e, successivamente, si può agire contro di lui in sede civile, ove occorra anche in via d’urgenza (cosiddetto articolo 700), o anche segnalare la situazione al sindaco (o all’ufficio del rumore del settore comunale ambiente, se istituito). In questo secondo caso, si avvia un procedimento amministrativo che – una volta accertata, da parte dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), la violazione dei limiti di accettabilità dei rumori – può condurre all’emanazione di provvedimenti o sanzioni amministrative diretti a imporre all’autore dei rumori di contenerli entro i limiti imposti.

[1] DPCM 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.
[2] Trib. Torino sent. n. 2715/07 del 23.04.2007.
[3] Cass. sent. n. 10735 del 3.08.2001.
http://www.laleggepertutti.it/88871_con … iciwa.dpuf

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