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Condominio: conto corrente pignorabile per intero

Condominio: conto corrente pignorabile per intero

Il conto corrente condominiale può essere aggredito, per intero, dai creditori. Questi possono chiederne l’escussione, per i crediti vantati, senza sottostare alla regola della parziarietà delle obbligazioni dei condomini verso i terzi secondo cui si potrebbero pignorare le sole somme, fra quelle versate, riconducibili a condomini morosi e non a quelli in regola coi canoni.

Il dubbio era sorto per via della recente riforma del condominio, che ha posto la regola secondo cui i creditori, nell’effettuare esecuzione forzata contro il condominio moroso nel pagamento delle fatture, devono prima chiedere all’amministratore l’elenco dei proprietari in regola con i pagamenti dei canoni e di quelli che non lo sono, potendo aggredire, prima, solo questi ultimi (la riforma non specifica, però, se l’aggressione può essere effettuata solo nei limiti dei rispettivi millesimi o meno).

Insomma: prima si pignorano i beni di chi non è in regola coi pagamenti e poi, eventualmente, degli altri condomini. Ma questa regola – almeno quando si parla di pignoramento del conto corrente condominiale – è stata di recente sconfessata. Infatti, ad affermare un principio che non mancherà di suscitare polemiche è il giudice delle esecuzioni del Tribunale di Milano [1] che ha ribaltato il principio della “parziarietà” secondo cui si potrebbero pignorare le sole somme, fra quelle versate, riconducibili a condomini morosi.

La vicenda Un condominio aveva proposto opposizione contro il pignoramento del conto corrente bancario, eccependo la mancata applicazione del criterio di parziarietà delle obbligazioni condominiali. Il creditore aveva invece eccepito che il credito pignorato era relativo alla restituzione delle somme depositate in banca, a nulla valendo le ragioni per le quali queste ultime erano confluite sul conto corrente condominiale.

Il Tribunale ha dato ragione al creditore. La motivazione La motivazione dell’ordinanza si fonda su due principi. Innanzitutto il conto bancario è autonomo rispetto al patrimonio dei condòmini [2]. Il codice civile precisa anche che costituisce grave irregolarità nella gestione del condominio quella realizzata “secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini”, facendo esplicito riferimento alla nozione di “patrimonio del condominio”, in modo da tenerlo separato da quello dell’amministratore e dei singoli condomini.

Da ciò deriva l’obbligatorietà di un’apertura di conto corrente del condominio, le cui somme costituiscono patrimonio autonomo del condominio. In secondo luogo, il saldo del conto bancario condominiale è a immediata disposizione del correntista condominio [3].

In particolare, il Tribunale ha motivato che tutti i contributi versati dai partecipanti si confondono con le altre somme già ivi esistenti andando perciò ad integrare quel saldo che è ad immediata disposizione del correntista “condominio” (…), senza che mantenga alcun rilievo lo specifico titolo dell’annotazione a credito, né la provenienza della provvista dall’uno o dall’altro condomino.

Il pignoramento del saldo del conto corrente condominiale, serve quindi a soddisfare in via esecutiva la sola obbligazione per l’intero gravante sull’amministratore e non interferisce col meccanismo del beneficio di escussione [4], che tutela unicamente i distinti obblighi pro quota spettanti ai singoli condomini.
http://www.laleggepertutti.it/53682_con … Y7di7.dpuf

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