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Competenza del giudice di pace

Competenza del giudice di pace

Cassazione Civile, Sez. II, Sent. del 5 marzo 2009 n. 5425.

In tema di condominio, l’assicurare cavi elettrici ai muri comuni condominiali e l’istallare sui muri stessi o su tetti o su terrazze pure comuni centraline elettroniche ed antenne TV configura una modalita’ di uso di detti beni, onde la controversia nella quale si discuta della legittimita’ o meno di tale forma di utilizzazione, perche’ contraria ad una espressa esclusione posta dal regolamento condominiale o da una deliberazione assembleare ovvero perche’ incompatibile con l’esercizio da parte degli altri condomini di loro concorrenti facolta’ della stessa natura sul medesimo bene, concerne non il diritto di comproprieta’ o il diritto di esercitarne in generale le relative facolta’, ma soltanto il limite qualitativo o quantitativo, a seconda della contestazione sollevata, della particolare facolta’ di utilizzare in tal guisa i beni comuni e rientra, pertanto, nella competenza per materia del Giudice di Pace ai sensi dell’art. 7 c.p.c.

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