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Compenso per attività inferiore all’ esercizio

Compenso per attività inferiore all’ esercizio

Patrizia Pallara scrive…

Cari amici, Il nostro amministratore è stato revocato prima della fine del mandato. In base alla riforma del condominio, ha diritto all’intero compenso annuale o gli deve essere corrisposta una cifra proporzionale al periodo in cui ha svolto le sue mansioni? E ha diritto, come sostiene qualcuno, a un compenso per il passaggio delle consegne?
Ettore Fruci, Milano

Partiamo dal passaggio di consegne che va effettuato a ogni cambio di amministratore: deve avvenire senza che si possa richiedere alcun compenso aggiuntivo in quanto si tratta di uno dei compiti che fanno parte del mandato dell’amministratore.

Diverso il discorso per il compenso. Premesso che la riforma del condominio non ha introdotto novità per i compensi all’amministratore “revocato”, per poter dare una risposta precisa alla domanda del lettore occorre capire il motivo per il quale si decide di revocare il mandato.

L’amministratore può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea dei condomini (art. 1129 c.c.). La riforma precisa che la revoca può essere disposta con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi (sia in prima che in seconda convocazione), oppure con le modalità previste dal regolamento.

L’amministratore può essere revocato anche dal tribunale, su ricorso di ciascun condomino, se non rende il conto della gestione annuale, se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità (la casistica precisa è prevista dall’art. 1129 c.c.) o se non comunica senza indugio all’assemblea il ricevimento di un atto di citazione o di altro provvedimento che esorbiti dalle sue attribuzioni.

Se la revoca del mandato avviene per giusta causa, non è obbligatorio corrispondere alcun compenso ulteriore o indennizzo all’amministratore. Sulla revoca immotivata o senza giusta causa si è pronunciata la Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 20957/2004): l’amministratore revocato, ai sensi dell’art. 1725 c.c. potrà permanere nella stabilità dell’incarico e agire in via ordinaria per pretendere il risarcimento del danno subito per l’ingiusta revoca; tale tutela però non potrà essere in forma specifica, ma soltanto risarcitoria o per equivalente.

La stessa massima dispone che il giudice ordinario valuti l’esistenza della giusta causa, non solo ai fini dell’eventuale risarcimento dei danni, ma anche ai fini del soddisfacimento dei crediti spettanti all’amministratore, ai sensi degli artt. 1719 e 1720 c.c.
http://www.ilsalvagente.it/Sezione.jsp? … ione=24434

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