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Can che abbia non morde… ma dà fastidio

Can che abbia non morde… ma dà fastidio

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Luca Moriggi scrive…

La Riforma del Condominio del giugno 2013, tra le varie novità, ha modificato l’art. 1138 c.c., introducendo l’impossibilità di vietare la detenzione di animali:

ART. 1138. – (REGOLAMENTO DI CONDOMINIO). – Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici (…).

Questo vuol dire che nessun regolamento condominiale o nessuna delibera fatta in assemblea, potrà vietare a qualsiasi condomino di possedere o tenere animali domestici, soprattutto se discussa nella voce “VARIE ED EVENTUALI”.

Nel caso in cui un’assemblea deliberi l’impossibilità di detenere l’amico Fido, per i proprietari di animali, sarà sufficiente impugnare la delibera tramite il giudice di pace entro 30 gg dalla data di delibera (per i dissenzienti o astenuti) o 30gg dal ricevimento del verbale per gli assenti.

E se il cagnolino abbaia?

Prima di tutto bisogna chiarire che per la legge l’abbaiare del cane è considerato a tutti gli effetti un rumore molesto, che quindi deve rispettare le regole degli orari di riposo: prima delle 08.00 del mattino e dopo le 22.00, con pausa dalle 14.00 alle 16.00, è vietato, proprio come la musica di una radio o urla e schiamazzi, disturbare i propri vicini di casa. Se poi a lamentarsi è un solo condomino, non si può considerare disturbo della quiete, pertanto sarà necessario che il reclamo sia fatto da una pluralità di persone.

E se l’abbaiare è notturno?

Il discorso diventa più delicato, perché se una persona non riesce a dormire per il continuo abbaiare dell’animale può ottenere dei risarcimenti, naturalmente se tutto è dimostrato da una vera e propria documentazione medica.

Alla luce di quanto sopra, è difficile trovare un giudice che faccia allontanare un animale da un appartamento: chi accusasse un proprietario di animali domestici dovrebbe dimostrare con prove rigorose che l’animale reca disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone o che si effettui immissioni sonore superiori alla normale tollerabilità̀.

Stesso discorso vale se il problema è da considerarsi igienico: i condomini contrari alla presenza di un animale domestico dovranno seriamente documentare – tramite personale tecnico privato, o anche il servizio veterinario pubblico (ASL) – la gravità della situazione, dimostrando che se si tratta davvero di problematiche gravi, come scarsa igiene, malattie, cattivi odori, ecc…

Resto a disposizione per domande, chiarimenti o per spunti su argomenti che desiderate approfondire.
http://www.legnanonews.com/news/68/36300/

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